MEDIAZIONE DELEGATA e mancato avvio della procedura – dichiarazione giudiziale di improcedibilità

MEDIAZIONE DELEGATA e mancato avvio della procedura – dichiarazione giudiziale di improcedibilità

mediazione

Tribunale di Ostia, ordinanza del 26 Mazro 2012

Nell’ottica di tenere sempre aggiornati i colleghi sulle novità giurisprudenziali, in materia di mediazione obbligatoria, pubblichiamo oggi una interessante pronuncia, relativa all’omessa istaurazione del procedimento di mediazione delegata, e la dichiarazione di improcedibilità ella domanda.

Il Tribunale di Ostia, nella persona del G.I. Dott. Massimo Moriconi, con Ordinanza del 26 Marzo 2012, in tema di mancato avvio della procedura di mediazione delegata entro l’udienza successiva alla prima in cui il giudice ha invitato le parti ad adire un organismo di mediazione, determina l’improcedibilità della domanda.

Segue il testo dell’Ordinanza

 

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti,

osserva:

la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;

il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;

alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);

all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;

visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale;

il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

P.Q.M.

DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della A;

DICHIARA improcedibile la domanda della A

CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP

Ostia lì 26.3.2012

Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi

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