Legittimo il licenziamento del dipendente beccato fuori dall’orario di lavoro a “fumare erba” – Cassazione Sent. 6498/2012

Legittimo il licenziamento del dipendente beccato fuori dall’orario di lavoro a “fumare erba” – Cassazione Sent. 6498/2012

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 Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 26 aprile 2012 n. 6498

Chi durante un controllo di polizia viene fermato e trovato in possesso di stupefacienti rischia di perdere il lavoro, anche se avvenuto al di fuori dell’orario di lavoro e nel week-end. 

La Corte di Cassazione, con la sentetnza n. 6498/2012, accogliendo il ricorso di un Istituto di credito contro un proprio dipendente ha riconosciuto che il comportamento “illecito privato” del lavoratore,  potrebbe determinare un disvalore nella condotta tale da ledere il rapporto fiduciario tra l’azienda e il dipendente. 

La Corte di Appello, ribaltando la decisione di primo grado,  aveva ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento perché seppure la detenzione di sostanze stupefacenti non va condivisa, una cosa è l’uso personale ed altra lo spaccio; solamente quest’ultimo infatti comporterebbe la frequentazione di un ambiente pericoloso che “certo può costituire giusta causa del venire meno del rapporto fiduciario”, tanto più considerato il tipo di impiego presso un istituto di credito a contatto col pubblico e con il costante maneggio di denaro. Ma, ha affermato la Corte territoriale, l’uso personale della droga integra “una condotta molto meno grave” di cui non si può non tener conto. E quindi ha annullato il licenziamento.

La Corte di Cassazione secondo cui le affermazioni dei giudici di Sassari sono “assertive, non fondate su prove” e quindi  “non possono essere ricondotte ai canoni giuridici delle massime di esperienza, o dei fatti notori”.

I Giudici di Piaza Cavour, non hanno condiviso  la differenza fatta dalla Corte di appello tra marjuana e hashish e droghe pesanti quali eroina o crack,  dove le prime non darebbero assuefazione, né indurrebbero una modifica delle personalità e che il basso costo le renderebbe alla portata di tutti e dunque il consumo non costituirebbero un rischio per l’istituto di credito.

Ad abundatiam, inoltre, anche la riprovazione sociale sarebbe minimale, e quindi il danno d’immagine per l’istituto modesto.

E anche se, riconoscono i giudici, per la cocaina andrebbe fatto un discorso diverso, è palese che il bancario non era un consumatore abituale “perché se tale fosse stato non si sarebbe accontentato di merce di qualità così infima e di una così scarsa dose”.

Qunidi per i giudici di Appello l’ episodio “attiene alla sfera rigorosamente privata e non è più grave di quello “del dipendente che viene trovato nella notte tra sabato e domenica, ubriacodopo aver acquistato una massiccia dose di alcolici”.

Non è stato dello stesso avviso la Cassazione che riconduce un fenomeno sociale molto diffuso come quello del fumo delle “canne” nel novero dei comportamenti gravi che, ex articolo 2119 del codice civile, autorizzano il recesso per giusta causa, anche se tenuti fuori dallìorario di lavoro.

 

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