La delibera condominiale sull’ascensore è illegittima se la struttura metallica limita la visibilità

ascensore

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4726/2016 che non basta una delibera assembleare per realizzare una gabbia esterna all’edificio per installare e contenere un ascensore, in quanto  si debbono, necessariamente,  valutare le concrete  lamentele del singolo condomino che, a causa dell’opera,  si veda pregiudicata la visuale.

La Suprema Corte ha chiarisce che in tema di condominio di edifici, i poteri dell’assemblea, che sono fissati tassativamente dall’articolo 1135 del codice civile, non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, «tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio che la preveda» (sul punto si veda anche la sentenza n. 9157/19991).

Ma sul punto è utile anche ricordare l’insegnamento secondo cui, l’uso della cosa comune, in quanto sottoposto dall’articolo 1102 del cc ai limiti consistenti nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non può estendersi all’occupazione di una parte del bene tale da portare, nel concorso con gli altri requisiti di legge, all’usucapione della porzione attratta nella propria esclusiva disponibilità.

Il condominio, de quo, in aggiunta, aveva contestato che il giudice avesse riconosciuto oltre a una somma pari a circa 13mila euro anche una cifra ulteriore di 6mila euro per la violazione dell’articolo 907 del cc (distanza delle costruzioni dalle vedute). Quindi – secondo il condominio ricorrente – il giudice di prime cure inizialmente e la corte d’appello poi non avevano indicato per quali motivi si fosse discostata dalle conclusioni della ctu, aggiungendo una pretesa risarcitoria che la consulenza tecnica non aveva determinato. I Supremi giudici hanno puntualizzato che il giudice di merito non deve sentirsi vincolato dalle deduzioni tratte dalla ctu in base agli accertamenti tecnici, essendo suo principale compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito.

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