L’Amministratore di Condominio può promuovere direttamente la causa nei confronti del costruttore che occupa sine titulo gli spazi condominiali – Cassazione Civile sentenza n. 16230/2011

Condominio2Corte di Cassazione sentenza n. 16230/2011

Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16230/2011 è il  seguente “in relazione alla denuncia da parte di un condominio dell’abusiva costruzione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione dell’amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai sensi dell’articolo 1130 n. 4 e 1131 cc., con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno, nei confronti dell’autore dell’opera denunciata e dell’acquirente di essa”.

La Corte di Cassazione, ha stabilito che la domanda giudiziale avanzata nei confronti del costruttore inadempiente, poiché, contrariamente ai differenti intendimenti tra le parti,  ha  posto in essere un magazzino, a suo esclusivo uso, al posto del giardino previsto, può essere promossa direttamente dall’Amministratore, senza il bisogno di un mandato assembleare dato che, dicono gli ermellini, l’azione rientrerebbe tra gli atti conservativi delle parti comuni; i Giudici di Legittimità hanno ritenuto, nel caso de quo, che la realiazzazione  del locale magazzino, abbia determinato, in capo al condominio, la perdita dell’uso di un’area condominiale, che poteva essere salvaguardata ricorrendo ad una attività “conservativa di diritti inerenti le parti comuni”, propria degli obblighi dell’amministratore di Condominio;

di fatti l’azione promossa era tesa non all’accertamento del diritto di proprietà, per il quale sarebbe stato necessario il mandato assembleare ma bensì al  ripristino, per ersercitare il quale non era necessario il mandato di tutti i condomini.

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