La tenuità del fatto come causa di non punibilità nei reati stradali. La giurisprudenza penale

Nella sentenza del 19 febbraio 2019 n. 7526, la Cassazione penale si è pronunciata in tema di “non punibilità del reo per particolare tenuità dell’offesa” ex art. 131-bis c.p., istituto di recente introduzione ( D. Lgs. n. 28/2015) preordinato ad escludere la punibilità dell’imputato nel caso di reati caratterizzati da un grado di offensività particolarmente tenue, sebbene l’imputato stesso risulti colpevole.

Nel caso di specie al reo, condannato dal Tribunale di Brescia alla “pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art.186 C.d.S, comma 2, lett.c), veniva applicata la disciplina dell’art. 186 D.Lgs 30 aprile 1992, n.285  C.d.S. ( in rubrica “Guida sotto l’influenza dell’alcool”) in base al quale, nelle ipotesi più gravi ed emessa sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti , deve essere sempre disposta “ (…)  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”. 

In grado di appello la sentenza viene riformata dalla Corte di Brescia la quale, adducendo che “l’imputato non fosse punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art.131-bis c.p.”, dispone la restituzione del velocipede utilizzato per commettere il reato. A seguito di ciò, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, osservando il principio di legalità in base a cui nessun soggetto può essere punito per un fatto non considerato reato dalla legge, rigetta il ricorso poiché infondato. Difatti, nella sentenza in esame di cui supra, la S.C. chiarifica che “in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 186.Cd.S., comma 2, lett.c), il giudice ha l’obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (…) salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato” ma che “ si pone il tema della confiscabilità del veicolo nel caso in cui l’imputato venga ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto”  conseguendone perciò in capo al giudice “ il dovere di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto presuppone l’accertamento del fatto”. In tale sede appare rilevante per la giurisprudenza penale porre una distinzione di presupposti per l’applicabilità delle due sanzioni amministrative accessorie ex art. 186 C.d.S. in caso di “Guida in stato di ebrezza” : mentre per la confisca del veicolo utilizzato dal trasgressore nel reato stradale è richiesta necessariamente  una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su volontà delle parti, per la sospensione della patente di guida  è  “(…) necessario, ma anche sufficiente, l’accertamento del fatto.”

A cura della Dott.ssa Barbara Pirri

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