La responsabilità per gli infortuni causati dalla presenza di un cantiere stradale. A cura del Dott. Michele Festi

La responsabilità per gli infortuni causati dalla presenza di un cantiere stradale. A cura del Dott. Michele Festi

buche-11La responsabilità per gli infortuni causati dalla presenza di un cantiere stradale. A cura del Dott. Michele Festi

Uno dei casi che frequentemente ricorrono nei contenziosi assicurativi è l’individuazione della responsabilità per gli infortuni verificatisi per l’esistenza di un cantiere stradale.

In linea generale un cantiere stradale, al pari di un qualsiasi altro cantiere edile, è per sua natura un’area che origina la presenza di rischi specifici, per cui i soggetti che gestiscono il cantiere assumono un preciso obbligo di custodia (Trib. Chieti, 25 gennaio 2008).

Nel caso di specie del cantiere stradale, utile è il riferimento alla sentenza di Cassazione 16 maggio 2008, n. 12425 che distingue due ipotesi:

  1. 1)Danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore con il conseguente assoluto divieto che su di essa si verifichi il traffico sia veicolare che pedonale; per i danni verificatisi all’interno di tale area risponde esclusivamente l’appaltatore il quale ne è in effetti l’unico custode;
  2. 2)Danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale qualora l’area di cantiere risulti ancora aperta, parzialmente o totalmente, al traffico e quindi utilizzata ai fini della circolazione veicolare e pedonale; questa situazione prevede la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada sia pure assieme all’appaltatore. Si configura la sussistenza di una responsabilità da condividere ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. tra l’ente titolare e l’appaltatore.

Si riporta per maggior informazione la sentenza di Cassazione 6 luglio 2006, n. 15383.

“In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore che ne è l’unico custode.

Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata ai fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (in concreto non escludibile a carico dell’ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell’area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell’art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992) nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto”

In conclusione, la S.C. afferma che la persistenza del traffico comporta la continuità dell’obbligo di custodia da parte della Pubblica Amministrazione, che comporta anche il necessario dovere di vigilanza finalizzato all’adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi e ha pertanto confermato la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell’ente proprietario della strada, per violazione del dovere di vigilanza allo stesso incombente in relazione ai danni causati dall’insufficiente segnaletica di chiusura e delle relative opere interdittive da parte dell’appaltatore.

Dott. Michele Festi

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