La responsabilità del direttore dei lavori: compiti e concetto di “alta sorveglianza”. A cura del Dott. Michele Festi

La responsabilità del direttore dei lavori: compiti e concetto di “alta sorveglianza”. A cura del Dott. Michele Festi

LavoriLa responsabilità del direttore dei lavori: compiti e concetto di “alta sorveglianza”. A cura del Dott. Michele Festi

In molteplici casi, nell’ambito assicurativo si assiste all’attivazione della copertura di R.C. professionale da parte di tecnici incaricati della direzione dei lavori per la costruzione di fabbricati, alla luce di vizi o difetti emersi in corso d’opera ovvero al termine dell’edificazione.

Detti professionisti sono normalmente citati dal committente, al pari degli appaltatori, quali responsabili o corresponsabili di tali vizi o difetti. Ma qual è, in sostanza, l’eventuale responsabilità in capo al direttore dei lavori?

Un aiuto può essere fornito dalla giurisprudenza. L’art. 19, comma 1, lett. G) della L. 143/1949 relativa alla tariffa professionale di ingegneri ed architetti, attribuisce al direttore dei lavori la direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita”.

Da ciò, può risultare che il direttore dei lavori decide autonomamente il “numero necessario” di visite in cantiere, ma deve comunque garantire la buona riuscita dell’opera. Il professionista non è tenuto ad assicurare una presenza giornaliera in cantiere; deve però garantire la regolare realizzazione dell’opera, oltre che la rispondenza al progetto approvato. Questo per conseguire il risultato che il committente si aspetta.

Nel dettaglio, i compiti del direttore dei lavori consistono:

– nell’accertare la conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto approvato;

– nel vigilare sulla corrispondenza delle modalità di esecuzione dell’opera al capitolato ed alla regola dell’arte;

– nel verificare se i materiali conferiti in cantiere sono consoni allo specifico utilizzo cui sono destinati, sulla base sia del controllo quantitativo e qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche;

– nell’apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi;

– nel vigilare su tutte le fasi esecutive dell’opera;

– nel segnalare formalmente al committente ed all’appaltatore le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

In tutti i casi in cui ometta di ottemperare ai sopraccitati obblighi, in caso di danno a terzi o mancata conformità dell’opera diretta, il professionista risulta essere responsabile (Cass. Civ., Sez. II, 28.11.2001, n. 15124 e Cass. Civ., Sez. II, 30.05.2000, n. 7180).

Sotto il profilo amministrativo, come recita la Parte I, Titolo IV, Capo I del T.U. Edilizia (D.P.R. 06.06.2001, n. 380), il direttore dei lavori è responsabile della conformità dell’opera al permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Nel caso di danno o mancata rispondenza dell’opera, il direttore dei lavori è esente da responsabilità nel solo caso in cui abbia contestato formalmente, sia al committente che al costruttore, la violazione delle prescrizioni citate nel permesso di costruire.

Altresì, deve fornire al responsabile del competente ufficio comunale, contemporanea e motivata comunicazione della violazione. Nel caso di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve rinunciare all’incarico, contestualmente alla comunicazione resa al Comune.

Come indicato dall’art. 19, comma 1, lett. G) della L. 143/1949, fondamentale è il concetto di “alta sorveglianza” termine utile a qualificare gli obblighi del direttore dei lavori, rispetto agli obblighi spettanti invece in via esclusiva all’impresa esecutrice.

L’alta sorveglianza, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera nel cantiere come nemmeno la sorveglianza sulle operazioni di natura elementare in capo all’impresa, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l’obbligo di verificare se è stata rispettata la regola dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

L’aggettivo “alta” ha un valore limitativo e non comprende la sorveglianza sulle operazioni di natura elementare. La sorveglianza sull’esecuzione di lavori elementari sul cantiere, è solitamente affidata ad altra figura professionale, usualmente definita “direttore di cantiere”, responsabile della gestione giornaliera del cantiere di lavoro.

In altre parole, il direttore dei lavori ha l’incarico di seguire la corretta esecuzione dell’opera prestando particolare attenzione a quelle parti nelle quali difetti costruttivi o insufficienze strutturali potrebbero essere pregiudizievoli per la sua funzionalità, o causa di danni.

Il professionista non deve verificare solamente la formale conformità dell’opera al progetto, ma è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di specifiche peculiari cognizioni tecniche acquisite per studi ed esperienze, e deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative in modo da assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, quei risultati che il committente si aspetta.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la sentenza della Cass. Pen., Sez. III, 01/10/1993, il direttore dei lavori che limita la propria attività al controllo sull’esecuzione dei lavori non può essere, in genere, chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, a meno che non venga accertata una sua sensibile ingerenza sull’organizzazione della sicurezza del cantiere.

Di conseguenza (Cass. Pen., 12/01/1990), il direttore dei lavori che, sovrintendendo al cantiere in maniera fattuale, eserciti anche un potere direttivo sovrabbondante il proprio ruolo, per esempio impartendo precisi ordini sulle modalità della prestazione lavorativa e sugli accorgimenti da adottare all’interno del cantiere, deve essere ritenuto responsabile anche dell’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro . E’ necessario, comunque, che tra la condotta ingerente del direttore dei lavori e l’evento infortunistico esista un nesso di causalità. Deve perciò essere stata compiuta dal direttore dei lavori, un’azione o un’omissione specifica dalla quale sia poi derivato, con preciso rapporto di causa ed effetto, l’evento infortunistico.

Dott. Michele Festi

 

 

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