Impiegato e non operaio chi organizza la merce in magazzino
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 15 luglio 2013 n. 17321
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che il lavoratore con “mansioni di sistemazione” della merce in magazzino va inquadrato come impiegato e non come operaio, in quanto la sua attività è connessa con gli aspetti organizzativi e non produttivi dell’azienda.
Accolto, in toto, il ragionamento della Corte di appello piemontese che pur riconoscendo nell’attività degli appellanti margini di autonomia limitati, ha considerato che la tipologia delle mansioni, che si risolvono in operazioni di controllo e raffronto di dati e di compilazione di moduli, induce a collocare l’attività dei lavoratori in questione nell’ambito della collaborazione agli aspetti organizzativi dell’impresa e non a quelli produttivi consistenti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’assunto si basa sul principio che la : “Collaborazione al processo organizzativo (tecnico od amministrativa) dell’impresa e carattere di ‘cooperazione in senso lato’ (sostitutiva oppure integrativa) alla attività dell’imprenditore, che ne consegue, connotano, infatti, le mansioni impiegatizie, e le distinguono dalla collaborazione al processo produttivo e dal carattere meramente esecutivo, che ne consegue, proprie delle mansioni operaie”.
“In altri termini – prosegue la sentenza -: la ‘collaborazione all’impresa’ – secondo una espressione ellittica quanto efficacie – connota la mansione impiegatizia e si contrappone alla “collaborazione nell’impresa, che connota, invece, le mansioni operaie”.