Il rimborso forfetario è dovuto anche se non menzionato nel dispositivo

Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 30 novembre 2012 n. 21513

La liquidazione del rimborso forfetario per le spese generali a norma dell’articolo 14 della tariffa professionale forense, spetta in via automatica e con determinazione ex lege, cosicché deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.

 La Corte di cassazione, con la sentenza 21513/2012, respingendo un ricorso che lamentava una liquidazione inferiore ai minimi tariffari, ha stabilito, senza ombra di dubbio che, la liquidazione del rimborso forfettario per le spese generali, secondo l’art. 14 della tariffa professionale forense, è dovuta in via automatica e con determinazione ex lege, cossicchè deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti, nella misura del 10 % dei suddetti importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza. 

Il Giudice di Legittimità, per quanto concerne il diritto di “vacazione”, ha anche puntualizzato che in difetto di atti e verbali nei quali si appalesi l’ora di apertura e di chiusura, il diritto è dovuto per una singola ed univoca  vacazione, rispondendo così ad un quesito del ricorrente ha confermatoche si tratta di una voce afferente ad attività diversa dalla partecipazione alle udienze, per le quali vi è sempre riscontro.

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