MEDIAZIONE CIVILE: il problema delle incompatibilità
MEDIAZIONE CIVILE: il problema delle incompatibilità
Il dm 139 del 24 settembre 2014 ha affrontato il delicato argomento delle incopatibilità e conflitti di interessi che possono verificarsi in sede di mediazione. Il testo del Regolamento di mediazione di cui al D.M. 180/2010, coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 145 del 2011 (in vigore dal 26 agosto 2011) e dal recente D.M. 139 del 2014, all’art 14 bis indica a chiare lettere che:
1. Il mediatore non puo’ essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti
in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui e’ iscritto o relativamente al
quale e’ socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
2. Non puo’ assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto
negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e’
assistita o e’ stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui
associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso
costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di
procedura civile.
3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non puo’ intrattenere rapporti professionali con
una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il
divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi
locali.
Argomento destinato a far discutere e che ha già scatenato parecchie polemiche sia nel mondo forense, che nei vari istituti di mediazione presenti sul territorio nazionale.