Il convivente non può essere cacciato, obbligatorio concedergli un termine congruo per trovare un’altra casa
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 21 marzo 2013 n. 7214
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione che accresce le tutele per le coppie di fatto.
In caso di storia finita, il partner non può essere buttato fuori casa, senza un congruo preavviso, anche se la casa è di proprietà dell’altro.
Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza della II Sezione civile 7214/2013.
I Giudici di Piazza Cavour, spiegano, rifacendosi a precedenti, che dal momento che “la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l’art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna, per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata”.
“D’altra parte l’assenza di un giudice della dissoluzione del ménage non consente al convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che, cessata l’affectio, intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare il partner e di concedergli un termine congruo per reperire altra sistemazione”.