Nel caso di morte del reo, per la parte civile la prescrizione decorre dalla dichiarazione giudiziale di improcedibilità

Nel caso di morte del reo, per la parte civile la prescrizione decorre dalla dichiarazione giudiziale di improcedibilità

 

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Corte di cassazione – Sezioni unite – Sentenza 5 aprile 2013 n. 8348

 

La Corte di Cassazione, Sezione Unite,  supera il precedente orientamento per cui in caso di costituzione di parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento del danno, l’effetto interruttivo permanente della prescrizione fino a sentenza, valeva per i casi di estinzione del reato per amnistia e prescrizione ma non nel caso di morte del reo, “ritenendosi prevalente in queste ipotesi la perdita di potestas iudicandi del giudice penale rispetto al fatto/reato, che si realizza al verificarsi della causa estintiva (morte del danneggiante), a prescindere dalla dichiarazione giudiziale del suo avvenimento”. 

La precisazione, in tale senso, ci viee data dalla sentenza 8348/2013 che ha accolto, su questo punto, il ricorso degli eredi di una vittima di un incidente stradale per ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia assicuratrice contro la prescrizione dichiarata dalla Corte di appello di Napoli.

Per la Suprema Corte: “Anche nel caso in cui l’estinzione del reato dipenda dalla morte del reo, difatti, non si può escludere che il danneggiato sia, sì, nuovamente investito dell’onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa di quella estinzione, avendo egli, sino a quella data, l’indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull’effetto conservativo dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile – e, perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto”.


In questo senso, ritiene il collegio che vada interpretato il dictumdella Corte costituzionale in subiecta materia, nel senso, cioè, di estendere tout court a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo che il processo penale garantisce al danneggiato, non essendo ulteriormente spendibile l’argomento, invero assai fragile, della immediatezza dell’effetto morte rispetto alla presunta mediazione temporale costituita dalla sentenza che dichiari l’estinzione per amnistia del reato per il quale si procede”.

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