Guida su come comportarsi nel caso in cui si dovesse ricevere una cartella esattoriale errata

Guida su come comportarsi nel caso in cui si dovesse ricevere una cartella esattoriale errata

 

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Guida  su come comportarsi nel caso in cui si dovesse ricevere una Cartella Esattoriale Errata

 

Questa guida vuole aiutare il cittadino che si vede recapitare erroneamente, dalla Nostra Pubblica Amministrazione, una Cartella Esattoriale non dovuta o sbagliata.

Grazie alla c.d. “ Direttiva Anti-burocrazia”, emanata il 6 Maggio 2006 dall’Equitalia Spa, è stato concesso, a chiunque dovesse ricevere una richiesta di pagamento non dovuta da parte dell’Ente pubblico preposto alla riscossione, la facoltà di chiedere direttamente al medesimo agente la sospensione del pagamento e delle eventuali procedure esecutive che nel frattempo fossero state intraprese;

Al cittadino è sufficiente recarsi presso il più vicino sportello dell’Equitalia e richiedere il modulo di autodichiarazione (scaricabile dal sito internet www.gruppoequitalia.it.)

Una volta ottenuto il modello, il contribuente deve solamente giustificare la richiesta di annullamento, allegando tutta la documentazione necessaria ( ad esempio, le ricevute di pagamento, il provvedimento di sgravio e/o di sospensione) e spedire il tutto, via posta racc.ta a.r., fax o tramite mail(si consiglia in questo caso l’utilizzo di una posta elettronica certificata)  allo Sportello Equitalia S.p.a. competente; spetterà, poi,  all’agente sospendere la riscossione , e farsi carico di controllare  l’effettiva veridicità dei documenti prodotti  dal cittadino, con l’ente creditore (Comune, Provincia, Regione ecc…) che, in caso di esito positivo ha l’obbligo di  emettere il provvedimento di “sgravio” .


Affinché il Contribuente, possa avvalersi della procedura sopra menzionata, lo stesso deve dimostrare all’Agente di Riscossione che, alternativamente, abbia  :

 

1) già pagato le somme indicate nella cartella prima della formazione del ruolo

 

2) ricevuto un provvedimento di “sgravio” e/o annullamento dall’ente creditore che cancelli il debito;

 

3) ottenuto una sospensione amministrativa, dall’ente impositore o da parte del Giudicie adito a seguito di ricorso giudiziale;

 

4) ottenuto una sentenza, a lui favorevole, da parte del giudice competente.

 

 

Per quanto concerne il nuovo “accertamento esecutivo”, che può essere emesso dagli uffici delle Entrate dal 1º ottobre 2011, va tenuto conto che è, in ogni caso, prevista una sospensione complessiva di 270 giorni prima che l’agente della riscossione possa porre in essere tutte le procedure esecuti, considerati i tempi per il ricorso, 60 giorni, ai quali si vanno ad  aggiungere i 30 giorni previsti per il passaggio delle somme chieste agli agenti della riscossione oltre alla sospensione prevista, di 180 giorni;

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