Decreto Liberalizzazioni…Il preventivo scritto è obbligatorio solo se richiesto dal cliente

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Il Decreto Legge n. 1/2012, votato dal Senato e attualmente al vaglio della Camera dei Deputati, ha previsto l’obbligatorietà della forma scritta del preventivo, da parte del professionista, solamente nel caso di espressa richiesta, in tal senso formulata dalla clientela.

Nello specifico, il comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge sopradetto, prevede che il  compenso per le prestazioni professionali, vada necessariamente stabilito al momento del conferimento dell’incarico professionale, con misura adeguata alla difficoltà della prestazione;

quindi, contrariamente a quanto previsto dalla bozza originaria del Decreto, la norma non prevede più che il preventivo debba necessariamente redatto in forma scritta, riconoscendo, la sufficienza della forma orale, e confermando che la forma scritta debba essere resa sola laddove vi sia espressa richiesta in tal senso da parte della clientela. Inoltre, il professionista deve rendere edotto il cliente della complessità dell’incarico, indicando tutte le necessarie informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento, sino alla conclusione della prestazione per la quale ha ricevuto il mandato.

 

Per quanto riguarda un potenziale intervento del giudice in merito alla determinazione del compenso, in considerazione dell’abrogazione delle tariffe professionale, spetterà al ministero della Giustizia individuare i parametri a cui i giudici dovranno fare riferimento nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi, non solo in presenza dello svolgimento di attività ausiliarie richieste direttamente dagli organi giudiziari ma anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell’incarico

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