Danno da vacanza rovinata – Risarcibilità a titolo di danno non patrimoniale – Lesione di un interesse costituzionalmente tutelato – Gravità e non futilità del danno – Tribunale di Milano, Sezione 7 civile, sentenza 7 gennaio 2011, n. 145
Il danno da vacanza rovinata, disciplinato unicamente rispetto al mancato godimento di un pacchetto turistico dall’art. 94 del D.Lgs. n. 206 del 2005, è suscettibile di risarcibilità , in altre ipotesi, a titolo di danno non patrimoniale solo ove risulti dimostrato il verificarsi di un significativo nocumento a carico di un diritto inviolabile della persona, ove, in altri termini, sia ravvisabile la lesione di un interesse costituzionalmente tutelato. Tale lesione, inoltre, deve qualificarsi come grave, ovverosia eccedente il livello minimo di tollerabilità che la convivenza civile impone e, infine, non futile, non riconducibile, quindi, ad un mero disagio o fastidio oppure fatta risalire al pregiudizio di diritti non codificati quali, ad esempio, il diritto alla qualità della vita o alla felicità. In tal senso, nel caso specifico, avendo il richiedente genericamente lamentato la violazione del diritto ad esplicare la propria personalità in vacanza, il Giudice ha correttamente rilevato l’assenza di riferimenti espliciti all’interesse di rilevanza costituzionale che sarebbe stato leso (posto che il diritto ad una serena vacanza non è costituzionalmente protetto), oltre che la carenza probatoria in ordine al requisito della gravità e non futilità del danno subito.