Contratti – Tutela del consumatore – Servizi turistici – Pacchetto turistico – Obblighi specifici dell’operatore turistico – Inesatto adempimento – Prova liberatoria – Estremi. (Dlgs 17.03.1995, n. 111, art. 17) Cass.Civile Sent. n. 297/2011

Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un “depliant” illustrativo, l’organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell’inadempimento, derivante (ai sensi dell’art. 1256 c.c. e del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, art. 17, applicabile “ratione temporis”) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore; ne consegue, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al viaggiatore spetta “allegare” il titolo del viaggio ed i relativi inadempimenti di controparte ed all’organizzatore spetta dimostrare di aver agito con normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore a sua scriminante.
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