Danni da infiltrazioni, risponde il Condominio ex art. 2051 codice civile – Corte di Cassazione
La pronuncia della Corte ha affrontato il caso di due coniugi che, per le infiltrazioni d’acqua nella loro cantina, avevano chiesto al tribunale la condanna del condominio a eseguire le opere necessarie per eliminare gli inconvenienti e a risarcire i danni.
L’istanza del condomino, respinta dal tribunale, veniva invece accolta dalla Corte d’appello, che ha condannato il Condominio a eseguire le opere descritte nella consulenza tecnica d’ufficio; la Suprema Corte ha evidenziato che, pur avendo la Ctu appurato che a generare il danno erano stati i vizi di progettazione e di esecuzione imputabili al costruttore, doveva comunque essere ravvisata la responsabilità del condominio in base all’articolo 2051 del Codice civile.
il danno, lamentato, era stato determinato non da un comportamento del custode, ma dalla cosa in custodia e la responsabilità era superabile solo dalla prova liberatoria del superamento della presunzione di colpa o del caso fortuito.
Il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore-venditore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla sua attività e fondata sull’articolo 1669 c.c., ma si tratta di autonoma fonte di responsabilità in base all’articolo 2051c.c., che non preclude, però, al condominio la possibilità di agire nei confronti della società costruttrice in base all’articolo 1669 del Codice civile se sussistano i presupposti.