Danni da infiltrazioni, risponde il Condominio ex art. 2051 codice civile – Corte di Cassazione

Danni da infiltrazioni, risponde il Condominio ex art. 2051 codice civile – Corte di Cassazione

condominio

Corte di Cassazione, Sentenza n. 17268/2012

La Corte di  Cassazione, con la sentenza n. 17268/12ha confermato che qualora vengano lamentati danni dal singolo condomino, sui beni comuni di proprietà esclusiva derivanti da una errata realizzazione delle parti comuni dell’edificio, nei suoi confronti è responsabile il Condominio, ex art. 2051c.c., in quanto, come custode, ha l’obbligo di eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.

 

La pronuncia della Corte  ha affrontato il caso di due coniugi che, per le infiltrazioni d’acqua nella loro cantina, avevano chiesto al tribunale la condanna del condominio a eseguire le opere necessarie per eliminare gli inconvenienti e a risarcire i danni.

L’istanza  del condomino, respinta dal tribunale, veniva invece accolta dalla Corte d’appello, che ha condannato il Condominio a eseguire le opere descritte nella consulenza tecnica d’ufficio; la Suprema  Corte ha  evidenziato che, pur avendo la Ctu appurato che a generare il danno erano stati i vizi di progettazione e di esecuzione imputabili al costruttore, doveva comunque essere ravvisata la responsabilità del condominio in base all’articolo 2051 del Codice civile.

 

il danno, lamentato,  era stato determinato  non da un comportamento del custode, ma dalla cosa in custodia e la responsabilità era superabile solo dalla prova liberatoria del superamento della presunzione di colpa o del caso fortuito.

 


La Cassazione, ha tenuto a precisare che se l’evento dannoso lamentato dal singolo condomino sui beni di proprietà esclusiva è originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell’edificio (nella specie precaria situazione della muratura perimetrale adiacente il giardino condominiale e dei pozzetti), nei confronti di questi è responsabile, in via autonoma, il condominio, che è obbligato, quale custode, a eliminare le situazioni lesive insite nella cosa propria.

 

 


Il Condominio, pur successore a titolo particolare del costruttore-venditore, non subentra nella sua personale responsabilità, legata alla sua attività e fondata sull’articolo 1669 c.c., ma  si tratta di autonoma fonte di responsabilità in base all’articolo 2051c.c., che non preclude, però, al condominio la possibilità di agire nei confronti della società costruttrice in base all’articolo 1669 del Codice civile se sussistano i presupposti.

 

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