Codice della Giustizia Sportiva

Codice di Giustizia Sportiva

Parte I

Norme di comportamento e sanzioni

Titolo I

Norme di comportamento

Art. 1
Doveri ed obblighi generali

1. Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

4. Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.

Art. 2 
Responsabilità delle persone fisiche e delle società

1. I soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.

2. II calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto.

3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.

4. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati

5. L’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

6. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3 
Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale.

2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2.

3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato.

4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Art. 4 
Sanzioni per le dichiarazioni lesive

1. Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l’autore delle dichiarazioni di cui all’art. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano l’ammenda da € 2.500,00 a € 50.000,00 e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h) 
dell’art. 14. Nella determinazione dell’entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l’idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.

2. La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.

3. Se la dichiarazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.

4. L’entità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.

5. Le società sono punite, ai sensi dell’art. 2, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni.

Art. 5 
Divieto di scommesse

1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..

2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, dei dirigenti, dei soci di associazione e dei tesserati delle società sportive la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1e 2 , viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. f), g), h) ed i), sole o congiunte in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

Art. 6 
Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 9, comma 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l’Ufficio indagini della F.I.G.C..

Art. 7 
Violazioni in materia gestionale ed economica

1. La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.

2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.

3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).

3.bis La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di ammissione ai campionati professionistici è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni dell’ammenda o di un punto di penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali.

4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all’art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:

a) la revoca del tesseramento;

b) a carico della società, l’ammenda in misura non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l’inibizione di durata non inferiore a due anni;

d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

6-bis. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. f. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.

8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

9. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci,anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno;

10. L’inosservanza del divieto di cui all’art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l’ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all’art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 8 
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati e il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi a dette mensilità, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica.

4. Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell’ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce grave illecito sportivo. Le Società, i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.

7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell’art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1 , lettere f), g), h), e i) .

8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.

9. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.

Art. 9 
Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società

1. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.

2. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l’aggravamento delle sanzioni.

3. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall’istruttoria svolta dall’Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all’illecito e lo ha ignorato.

Art. 10 
Prevenzione di fatti violenti e responsabilità per comportamenti di razzismo

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

2. Le società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2bis delle NOIF.

Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative, documentate, per prevenire simili condotte.

La responsabilità è, altresì, attenuata se altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della gara stessa la propria dissociazione da tali condotte illecite.

3. Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera b).

4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.

5. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva specifica, sono inflitte inoltre, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, le sanzioni previste dall’art. 13 comma 1, lettera d) ed e).

Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere e), g), h).

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall’art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00.

6. I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.

Art. 11 
Responsabilità delle società per fatti violenti

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l’incolumità pubblica od un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell’art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.

3. Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, ammenda da € 3.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 1.000,0 a € 15.000,00. Per le società non appartenenti alla sfera professionistica, in caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f).

4. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

5. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 4, comma 3 o dell’art. 10 comma 4, è applicata la sanzione prevista dall’art. 13 comma 1 lett. d) o lett. e).

6. La effettiva collaborazione prestata dalla società nell’identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l’Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell’ordine competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

Art. 11-bis 
Violazione clausola compromissoria

1. Ai soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell’obbligo di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l’applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:

a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;

b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un’ammenda.

2. Successivamente all’erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti.

Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le seguenti sanzioni:

a) penalizzazione di almeno un punto in classifica per le società e le associazioni;

b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi due per i calciatori e per gli allenatori, e a quattro mesi per tutte le altre persone fisiche.

Titolo II

Sanzioni

Art. 12
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e). Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere d) ed e).

2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.

3. La violazione delle norme federali che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.

4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:

a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;

c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F..

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro per le gare dell’attività di calcio a cinque.

6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse;

b) le infrazioni alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;

c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all’arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.

Art. 13 
Sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

g) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;

h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

i) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall’art. 12 del presente Codice.

Art. 14 
Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati

1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) ammenda;

d) ammenda con diffida;

e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro;

f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;

g) squalifica a tempo determinato;

h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.

2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l’Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l’infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

2-bis. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, si applica come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b).

per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

3. Ai dirigenti ed ai soci di associazione si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e).

4. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sfera Professionistica.

5. In caso di illecito sportivo o di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è diminuita qualora il dirigente, il socio di associazione o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.

6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 25, comma 7, e 47, comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

7. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società.

8. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;

– successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;

– successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;

– successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

9. Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

10. 1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), Lega Nazionale Dilettati – Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, 5° capoverso, delle N.O.I.F., i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di giustizia sportiva.

10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 17, comma 8.

11. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;

c) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6.

12. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out;

c) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6.

Art. 15 
Sospensione cautelare

1. Gli Organi di giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

2. Detti Organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza dinanzi allo stesso giudice e divengono inefficaci dopo due mesi dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a due mesi. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.

4. La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.

Art. 16 
Recidiva

1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alle società, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 1, lett. d), e), f), g), h), i), l) è valutata, ai fini della recidiva anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.

[3. Abrogato.]

4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 17 
Esecuzione delle sanzioni

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell’Organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 41, comma 2, del presente Codice.

3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 14.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l’accesso all’interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell’attività ricreativa.

10. La proposta al Presidente federale di dichiarazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., formulata da un Organo di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 14, comma 2, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. La trasmissione al Presidente federale della proposta, non appena la stessa sia divenuta inappellabile, deve avvenire su iniziativa dell’Organo di giustizia sportiva che l’ha formulata.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

[13. Abrogato.]

Art. 18 
Prescrizione

1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

3. L’apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell’Ufficio indagini o di altro organismo federale, interrompe della prescrizione. La prescrizione decorrere nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.

4. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche.

5. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli artt. 6 e 7, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.

Art. 19 
Amnistia, riabilitazione, commutazione di sanzioni

1. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia o riabilitazione e può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave.

2. La proposta del Consiglio federale per la concessione di amnistia è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori.

3. Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi di giustizia sportiva, il Presidente federale abbia dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. possono, dopo sei anni dalla proposta, essere riabilitate dal Presidente federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l’interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;

b) che l’interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;

c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sia più ripetuta.

4. La falsità o comunque la non piena veridicità della dichiarazione di cui al comma 3, lettera b), comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la caducazione dell’atto di riabilitazione, senza la possibilità di concedere nuovamente la riabilitazione.

5. La commutazione della pena può essere disposta limitatamente alle sanzioni aventi una durata non superiore a un anno e a quelle previste dall’art. 14, comma 1, lettere b), c), d), f).

6. La riabilitazione e la commutazione della sanzione mantengono comunque ferma l’ineleggibilità del soggetto interessato nei limiti previsti dall’art. 26 dello Statuto.

7. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

Art. 20 
Grazia

Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena

 

Titolo III

La Corte Federale

Art. 21 
Composizione e funzionamento

1. La Corte federale è composta dal Presidente e da otto membri e dura in carica un quadriennio.

2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.

3. I membri sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al membro più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età è attribuita la qualifica di Vice-presidente.

4. I componenti della Corte federale debbono essere magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche od avvocati con almeno venti anni di esercizio.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con la partecipazione di almeno cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Corte federale ha sede in Roma.

Art. 22
Competenze e procedure

1. La Corte federale:

a) interpreta le norme statutarie e regolamentari.

Il procedimento è instaurato su richiesta del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, quando sia ravvisata la necessità di un’interpretazione univoca di una norma statutaria o regolamentare, ovvero su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva in relazione a decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli Organi in base a diverse interpretazioni di norme. In quest’ultimo caso l’Organo di giustizia sportiva richiedente sospende il procedimento in corso fino alla pronuncia della Corte.

b) giudica i dirigenti federali in materia di incompatibilità.

Il procedimento è instaurato su iniziativa della Procura federale, quando siano ravvisate situazioni di incompatibilità relative a dirigenti federali, dandone notizia agli organi federali di appartenenza.

La Corte federale è competente, in tale materia, anche per gli eventuali giudizi di revocazione, ai sensi dell’art. 35 del presente Codice.

c) giudica sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto.

Il procedimento è instaurato dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, nonché dagli altri soggetti nei casi indicati dall’art. 32, commi 6 e 8, dello Statuto.

d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra Organi federali.

Il procedimento è instaurato dal Presidente federale, dall’organo interessato o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, qualora vi sia stata pronuncia di più organi su di una medesima questione, o ciascuno degli organi abbia dichiarato la propria competenza senza che nessuno abbia sollevato conflitto, ovvero un organo abbia lamentato una lesione delle sue attribuzioni o competenze da parte di un altro Organo federale.

e) delibera sulle eccezioni attinenti alla regolarità del funzionamento di Organi federali.

Il procedimento è instaurato su richiesta dell’Organo federale nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti motivati con l’irregolarità del suo funzionamento.

f) decide sui gravami avverso la validità delle assemblee o delle relative delibere.

Il procedimento è instaurato:

f1) su ricorso del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono stati depositati i verbali. Copia del ricorso deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell’organo che ha convocato l’assemblea;

f2) su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui all’art. 29, comma 8, di delegati presenti all’assemblea, purché gli stessi abbiano avanzato specifica riserva scritta, succintamente motivata, prima della chiusura dei lavori. II reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui l’assemblea è stata dichiarata chiusa. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell’organo che ha convocato l’assemblea ed al Presidente federale.

f3) su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui all’art. 29, comma 8, di delegati che dimostrino di non aver potuto partecipare all’assemblea per non essere stati regolarmente convocati.

Il reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state ufficialmente rese note le deliberazioni dell’assemblea. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell’organo che ha convocato l’assemblea ed al Presidente federale.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la Corte federale provvede in camera di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia.

3. La Corte federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale.

Tutti i ricorsi instaurati su richiesta degli organi federali o di ufficio non sono soggetti a tassa.

Titolo IV

Organi di giustizia sportiva

Art. 23 
Organi di giustizia sportiva

1. Tutti gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà.

2. La competenza per la nomina delle persone preposte agli Organi di giustizia sportiva spetta, in base allo Statuto, alla F.I.G.C., che assicura altresì i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi.

3. I Giudici sportivi o i membri di Organi di giustizia sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per più di tre sedute decadono dall’incarico con le stesse modalità previste per la nomina.

4. Gli Organi ordinari di giustizia sportiva sono i seguenti:

a) I Giudici sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell’ambito:

– della Lega Nazionale Professionisti;

– della Lega Professionisti Serie C;

– del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale nonché delle manifestazioni nazionali e internazionali della L.N.D.;

– della Divisione Calcio a Cinque;

– della Divisione Calcio Femminile;

– di ciascun Comitato Regionale, Provinciale e Locale;

b) le Commissioni disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell’ambito:

– della Lega Nazionale Professionisti;

– della Lega Professionisti Serie C;

– della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente alle manifestazioni nazionali ed internazionali;

– del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale;

– della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile;

– di ciascun Comitato Regionale.

– Le Commissioni disciplinari fungono da Organi di seconda istanza sui gravami avverso le decisioni dei Giudici sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.

c) la Commissione d’Appello Federale;

d) l’Ufficio indagini;

e) la Procura federale.

5. Per le competizioni organizzate nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VIII del presente Codice.

Art. 24 
Giudici sportivi

1. I Giudici sportivi sono nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.

2. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 31.

3. I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4. Per il Settore per l’attività giovanile e scolastica i Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore giudicano in seconda istanza.

5. Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

a) d’ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

6. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

7. Il procedimento di cui al comma 6 è instaurato:

a) d’ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

8. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 3.

9. Il procedimento di cui al comma 8 è instaurato:

a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.

10. Il Giudice sportivo giudica con l’assistenza di un rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri in materia tecnico-agonistica e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice sportivo sostituto, che è nominato, per due stagioni sportive, con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il titolare. Al Giudice sportivo sostituto può essere delegata, dal Giudice sportivo titolare, la competenza su particolari campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

Art. 25 
Commissioni disciplinari

1. Le Commissioni disciplinari sono nominate per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.

2. La Commissione disciplinare giudica in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi, salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 1.

3. Le Commissioni disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.

4. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali.

Gli Organi federali, compresi gli Organi di cui alla parte III del presente Codice, deferiscono alle Commissioni disciplinari le società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni.

5. Il deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il deferimento deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.

6. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonché sulle violazioni dell’art. 27 dello Statuto, dell’art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della Procura federale.

7. Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. II procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. II reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

8. Le Commissioni disciplinari giudicano con la partecipazione del Presidente e di due componenti.

9. Alle riunioni delle Commissioni disciplinari partecipa, a titolo consultivo in materia tecnicoagonistica, un rappresentante dell’A.I.A. designato dalla stessa.

Art. 26 
Commissione d’Appello Federale

1. La Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice, nonché della Commissione disciplinare del Settore Tecnico nei casi previsti dall’art. 36 del Regolamento del Settore stesso.

Giudica altresì nei procedimenti per revocazione.

La C.A.F. giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali.

2. La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalità possono essere nominati due Vice-presidenti per Sezione.

3. La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalle Leghe Professionistiche e per quelle organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

4. La C.A.F si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

5. La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.

6. Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell’A.I.A. designato dalla stessa.

7. Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio.

La C.A.F. a Sezioni Unite giudica con la presenza del Primo Presidente e di almeno sei componenti.

Art. 27 
Ufficio indagini

1. L’Ufficio indagini ha il compito di svolgere d’ufficio, su denuncia o su richiesta, indagini nelle materie di cui agli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente Codice, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell’ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l’intervento dell’Ufficio.

2. L’Ufficio indagini svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.

3. L’Ufficio indagini si compone di un Capo Ufficio, di Vice-Capi Ufficio fino al numero di sei e di collaboratori, nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vicepresidenti eletti e sentito il Consiglio Federale.

4. L’Ufficio indagini può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.

5. L’Ufficio indagini promuove, nell’ambito della sua competenza, tutti gli accertamenti che reputa necessari.

6. Il Capo dell’Ufficio indagini, a conclusione dell’istruttoria, rimette gli atti agli organi competenti.

7. Il Capo dell’Ufficio indagini d’ufficio, su denuncia o su richiesta, può riaprire con provvedimento motivato, in presenza di nuovi elementi di prova, l’inchiesta su fatti relativamente ai quali sia già intervenuto provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore federale, fermi restando i termini di cui all’articolo 18 del presente Codice.

8. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.

Art. 28 
Procura federale

1. Il Procuratore federale è nominato dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti e sentito il Consiglio federale.

2. Il Procuratore Federale avvia l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e svolge le funzioni requirenti davanti agli organi di Giustizia sportiva.

Partecipa ai procedimenti conseguenti alla riservata segnalazione di cui all’art. 31, con esclusione del giudizio dinanzi al Giudice sportivo.

Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.

3. La Procura federale deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare le società, i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati incolpati di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, o per avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, di cui all’art. 3, fatte salve le specifiche competenze relativamente alle altre istanze di giustizia.

4. La Procura federale, ricevuti gli atti di un procedimento dall’Ufficio indagini, può:

a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;

b) disporre il deferimento alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, con trasmissione di tutti gli atti dell’istruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dell’avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di appartenenza;

c) richiedere all’Ufficio indagini il compimento di ulteriori atti istruttori.

5. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

6. La Commissione Disciplinare della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione, o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, sono competenti a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale.

7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all’art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica.

Titolo V

Norme generali del procedimento disciplinare

Art. 29
Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica.

4. Sono legittimati a proporre ricorso d’ufficio:

a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica;

b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

5. Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte.

6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

7. La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice sportivo nelle materie di cui all’art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante.

8. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l’Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto.

9. La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

10. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell’ambito dei termini di prescrizione di cui all’art. 18.

11. II Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.

12. Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali ed operanti nell’ambito federale.

13. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.

14. L’Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.

Art. 30 
Svolgimento dei procedimenti

1. Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia sportiva devono essere prese a maggioranza. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

2. Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale.

3. Fermo restando quanto previsto dall’ art. 31, agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare l’Ufficio indagini di effettuare specifici accertamenti.

4. Gli Organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

5. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice sportivo.

6. In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dell’Organo di giustizia sportiva, in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.

7. Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

8. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega.

9. Nell’aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell’illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa ed il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L’applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall’organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.

Art. 31 
Mezzi di prova e formalità procedurali

A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

a1) I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Fermo quanto sopra previsto, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova le relazioni dell’Ufficio Indagini.

a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

a3) Per le gare della Lega Nazionale Professionisti, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’Arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice sportivo riservata segnalazione entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara.

Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara, e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di Euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.

Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo l’esame di filmati da loro depositati, tali da dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionato dall’arbitro. In tale caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;

2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;

3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;

4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano;

In tutti i casi previsti dalla presente lett. a3) il Giudice sportivo può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

a4) Le disposizioni di cui alla lett. a3) si applicano anche alle gare della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche dal Commissario di campo, se designato.

a5) La disciplina di cui alle precedenti lettere a2) e a3) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno del recinto di gioco.

La disciplina di cui alla lettera a4) si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno del campo di gioco.

B) Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.

b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell’Ufficio indagini e dei Commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo alla gara.

b2) In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui alla precedente lett. b1), gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dalle precedenti lett. a3) e a4)

C) Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.

c1) I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.

c2) Quando il procedimento sia stato attivato d’iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

D) Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali.

d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive.

Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate alle parti, presso le società, a cura delle competenti Segreterie di Lega, di Divisione o di Comitato.

E) Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.

e1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi di giustizia sportiva.

Art. 32 
Procedimenti di seconda istanza

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici sportivi, relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni disciplinari aventi competenza per i rispettivi campionati. Per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, la competenza è dei Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore.

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare.

3. L’Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.

4. L’Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.

5. L’Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso.

6. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi di giustizia sportiva ai fini istruttori.

Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi.Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.

7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice di primo grado.

8. Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni disciplinari presso la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti, esclusi quelli relativi ai tornei minori e ai campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d’urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto alla competente Commissione disciplinare entro le ore 12.00 del giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo che il reclamo sia pervenuto alla Commissione medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

9. Il procedimento d’urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova.

Art. 33
Procedimenti innanzi alla Commissione d’Appello Federale

1. Le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.:

a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto;

b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio federale;

c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;

d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;

e) dal Presidente federale.

2. Il procedimento è instaurato:

a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare.

Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.

b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.

c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla C.A.F. entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.

3. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall’istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuo ve sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

5. La C.A.F., se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima o seconda istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’Organo di prima o seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima o di seconda istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito.

6. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

7. La C.A.F., se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’Organo federale competente.

Art. 34 
Termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti

1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

2. Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare.

3. La controparte deve inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.

4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

5. I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

6. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.

7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.

Art. 35 
Revocazione

1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.

3. L’organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

4. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

Titolo VI

Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica

Art. 36 
Istruzione

1. L’Ufficio indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.

2. Le indagini devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.

3. Al termine degli accertamenti l’Ufficio indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura federale, che adotta i provvedimenti di cui all’art. 28, comma 4, comunicando le conclusioni agli interessati.

Art. 37 
Giudizio

1. II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica è di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l’illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la competenza è determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.

2. Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell’ art. 34, comma 7, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa.

3. II termine per comparire dinanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’ avviso di convocazione.

4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto.

5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.

6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.

7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all’art. 29, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell’apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull’istanza subito dopo l’apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell’istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell’appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.

8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.

9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, dell’Ufficio indagini.

10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi, o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti all’Ufficio indagini sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.

11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.

Art. 38
Gravami

1. L’appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.

2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all’art. 35, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.

Titolo VII

Disciplina antidoping

Art. 39
Disciplina antidoping

1. La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base ad apposito regolamento cui si fa
espresso richiamo.

Titolo VIII

La disciplina sportiva in ambito regionaledella Lega Nazionale Dilettanti e del settore per l’attività giovanile e scolastica

Art. 40 
Gradi di giudizio

1. Per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:

1° grado: Giudice sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell’eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);

2° grado: Commissione disciplinare, nonché Giudici sportivi di 2° grado presso i Comitati regionali del Settore per l’attività giovanile e scolastica, che giudicano avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall’art. 42, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell’atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell’atto di impugnazione.

2. La Commissione disciplinare del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente .

3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:

in 1° grado dalla Commissione disciplinare, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;

in 2° grado dalla Commissione d’Appello Federale, che giudica in ultima e definitiva istanza.

6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte degli Organi federali di cui all’art. 25, commi 4 e 5, del presente Codice, sono giudicate dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l’attività giovanile e scolastica, salvo il ricorso alla C.A.F..

[7. Abrogato]

8. Non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per l’attività ricreativa ed amatoriale di cui all’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

9. I Presidenti dei Comitati Regionali possono richiamare gli atti dei procedimenti di primo grado svolti innanzi ai Giudici sportivi dei Comitati Provinciali o Locali quando ritengono che i provvedimenti adottati siano incongrui, illegittimi o comunque irregolari. I Presidenti possono accertare la nullità dei procedimenti di primo grado e di conseguenza investirne, con l’osservanza delle norme di procedura previste dal presente Codice, la Commissione Disciplinare o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica per un nuovo giudizio di primo grado, avverso il quale le parti possono ricorrere in seconda ed ultima istanza alla C.A.F.. Tale facoltà si esercita entro il trentesimo giorno dalla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale con il quale è stato reso noto il provvedimento impugnato. La tassa non è dovuta.

Art. 41
Sanzioni

1. II tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;

b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

– € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l’attività giovanile e scolastica;

– € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

Art. 42
Norme procedurali

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall’arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:

a) da parte del Giudice sportivo, d’ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;

b) dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;

c) dalla Commissione disciplinare a seguito di deferimento degli Organi federali;

d) dalla Commissione d’Appello Federale.

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.

4. Il deferimento, da parte degli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e playout il deferimento con le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.

5. I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

6. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 34, comma 7.

L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all’art. 18 del Codice.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo V

Titolo IX

Commissione tesseramenti

Art. 43
Composizione e competenza

1. La Commissione tesseramenti è composta dal Presidente, tre Vice-presidenti e quattro o più componenti, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, di un Vice-presidente e di quattro componenti.

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori.

4. Il procedimento è instaurato:

a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;

b) su iniziativa degli Organi di giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengo no preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.

c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

Art. 44 
Procedura e gravami

1. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo, spedendone copia anche alla reclamante con le modalità di cui all’art. 34.

3. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia ed hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.

4. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l’attività giovanile e scolastica, le società od i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento.

Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 29, 33 e 34 in quanto applicabili. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 5.

Titolo X

Commissione vertenze economiche

Art. 45
Composizione e competenza

1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vicepresidente e un numero di componenti non inferiore a quattro, né superiore a otto, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice-presidente.

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:

a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 11;

b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle N.O.I.F..

c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis delle N.O.I.F.

4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza:

a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all’art. 96, comma 3, delle N.O.I.F.;

b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F.

Art. 46
Procedura e gravami

1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.

2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29 in quanto applicabili.

3. Il reclamo concernente le controversie di cui all’art. 45, comma 3, lettera b) e c), deve essere proposto, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del Lavoro e Premi, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.

4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all’art. 34, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.

5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle N.O.I.F..

6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 34.

7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.

8. Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l’impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili. I termini per l’impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

Norma finale

Art. 47 
Altre istanze di giustizia

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell’ambito della F.I.G.C. operano i seguenti altri Organi di giustizia in materia disciplinare:

a) il Presidente federale per le infrazioni di cui all’art. 36, commi 4 e 5, delle N.O.I.F.;

b) gli Organi disciplinari dell’Associazione Italiana Arbitri per le infrazioni commesse dagli appartenenti all’associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;

c) il Comitato esecutivo del Settore tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del relativo Regolamento.

2. Qualora un tesserato sottoposto alle procedure di cui al comma 1 ricopra anche la qualifica di dirigente federale, si applica, in materia di incompatibilità, l’art. 22, comma 1, lettera b), del presente Codice.

3. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano elementi di responsabilità a carico di tesserati sottoposti a giudizio degli organi di cui al comma 1, gli Organi di giustizia sportiva, compresi l’Ufficio indagini e la Procura federale, trasmettono copia degli atti ai competenti organi di cui al comma 1, procedendo eventualmente nel giudizio a carico degli altri incolpati, che possono comunque essere ascoltati in qualità di testimoni.

4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti delle società interessate.

5. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l’Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate.

6. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

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