Nel caso di illegittima trascrizione della domanda giudiziale illegittima…si può richiedere un risarcimento danni ex art. 2043 c.c. – Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile – Sentenza del 23 marzo 2011, n. 6597

Nel caso di illegittima trascrizione della domanda giudiziale illegittima…si può richiedere un risarcimento danni ex art. 2043 c.c. – Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile – Sentenza del 23 marzo 2011, n. 6597

 13643Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 6597 del 23 Marzo 2011

 La Corte di cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza in epigrafe, ha sancito che chiunque subisca un pregiudizio dalla trascrizione di una domanda giudiziale non compresa in alcuna delle circostanze previste dagli artt. 2652 e seguenti del codice civile, ha la facoltà di promuovere un’autonoma azione risarcitoria, ex art. 2043 codice civile, escludendo che la competenza funzionale sia da considerarsi quella del Giudice davanti al quale pende l’esame della domanda trascritta
Nel caso in oggetto, la convenuta in un giudizio, solo successivamente al termine dello stesso veniva a conoscenza della circostanza che l’attrice aveva provveduto a trascrivere la domanda giudiziale, tesa ad ottenere l’accertamento del diritto di prelazione, sul un immobile di sua proprietà.
Tale trascrizione si configura come illegittima, in quanto riferita ad una domanda giudiziale non compresa in alcuno dei casi previsti dagli artt. 2652 e ss. c.c. 

L’ipotesi di trascrizione illegittima si differenzia dalla trascrizione di una domanda giudiziale infondata. Infatti, in quest’ultimo caso, astrattamente la domanda rientra nelle ipotesi normative di domande giudiziali trascrivibili, ma in concreto il diritto vantato dall’attore non sussiste.
L’ignara signora, atteso che la trascrizione era da considerarsi illegittima, in quanto riferita ad una domanda giudiziale non rientrante nelle prevvsioni dell’art. 2652 c.c. e ritenendo di aver subito un pregiudizio dall’illegittima trascrizione dell’originaria domanda, promuoveva autonomo giudizio di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., previa ; nonché cancellazione della domanda illegalmente trascritta.

 Il Tribunale di merito, in entrambi i gradi, accoglieva la domanda, aggiungendo inoltre che nel caso di trascrizione illegittima, non sarebbe applicabile l’art. 96 c.p.c., dunque non si radicherebbe la comptenza funzinale del giudice davanti al quale pende l’esame della domanda trascritta.
La parte sconfitta, proponeva, ricorso per cassazione e lo stesso Giudice di Legittimità, atteso il contrasto di giurisprudenza sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 96 c.p.c., ha rimesso la controversia all’esame delle Sezioni Unite.
Un primo orientamento fonda le sue ragioni sul presupposto che l’art. 96 c.p.c. avrebbe la funzione di costituire “integrale e completa disciplina normativa della responsabilità processuale, di cui esaurisce tutte le ipotesi” (Cass., 874/1984).
Mentre il secondo orientamento ritiene che la trascrizione di domanda giudiziale infondata sarebbe disciplinata dall’art. 96 c.p.c. mentre la trascrizione illegittima sarebbe disciplinata dall’art. 2043 c.c. (cfr. Cass., 10219/1990, Cass., 13127/2010 e 25248/2007 relative alla competenza del giudice per la cancellazione dell’illegittima trascrizione di domanda giudiziale).

Le Sezioni Unite, nell’aderire a questo secondo orientamento, ha premesso l’art. 96 c.p.c. disciplina la responsabilità per aver promosso azione giudiaziale o aver resistito nel giudizio risultando soccombente; tale responsabilità è prevista in modo speciale rispetto a quella generale da fatto illecito, dato che nel caso di responsabilità processuale il fatto illecito è insito nella reciproca violazione del dovere di lealtà delle parti, nell’esercizio del loro diritto di azione costituzionalmente tutelato.

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