atto di citazione danni buche stradali

Ufficio Del Giudice di Pace di ________

Atto di citazione

 

 

Caio Giulio, in proprio, nato a XXXXXX il XXXXXX e residente in XXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv. XXXXX del Foro di XXXXX, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in XXXXX, Via XXXX, giusta delega a margine del presente, (si autorizzano le comunicazione Tel/Fax………e.mail:…….)

PREMESSO CHE

 

L’istante, in qualità di proprietario della moto targata XXXXXXX recandosi al lavoro il giorno XXXX alla guida del suddetto mezzo, transitava presso la Via XXXXXXXX in direzione XXXXXX, quando giunto all’altezza del civico n.XXX, a causa di una evidente buca posta al centro della carreggiata di marcia, cadeva a terra riportando alcune contusioni alla mano giudicate guaribili in giorni 10 (consultate referto medico del Pronto Soccorso redatto in data XXXX – all. n.1). inoltre, sempre in conseguenza di tale caduta, il motociclo subiva dei danni quantificati in EURO 550,00 come da fattura di riparazione dell’officina meccanica XXXXXX (all. n.2);

L’attore osserva inoltre che detta caduta non era da ritenersi accidentale; peraltro in relazione alla suddetta buca (consultate il servizio fotografico che si allega – all. n.3, 4 e 5) è emerso che il Comune era stato sollecitato più volte dagli abitanti della zona affinchè provvedesse alla riparazione dei lamentati vizi ancora presenti sull’asfalto.(Cfr Corte di Cassazione sentenza n. 11403 del 24.05.11 e Tribunale di Ferrara, sentenza del 14 Marzo 2011) 

Trattandosi di infortunio in itinere, l’attore precisa di avere inoltrato apposita denuncia al competente Ufficio dell’Inail all’evidente scopo di ottenere il ristoro delle lesioni subite (peraltro imputabili ad una negligenza dell’Ente Comunale) nonché il riconoscimento di un danno biologico, anche se in relazione a quest’ultima domanda l’Ufficio Inail, verificato che la menomazione invalidante risultava inferiore al 20%, non ha voluto riconoscere alcunché, in conformità del resto (stante la presenza di lesioni procurate ad un soggetto per fatto imputabile a terzi)  al Decreto Legislativo n.38/2000.

Per quanto attiene al riconoscimento dei danni personali, dapprima l’I.N.A.I.L. ha obiettato che la strada oggetto del sinistro non rappresentasse proprio la via più breve per il dipendente (relativamente al tratto casa-lavoro) ma poi, salvi ovviamente gli eventuali diritti di regresso nei confronti dell’Ente Comunale, tali danni sono stati riconosciuti avendo infatti obiettato l’odierno attore che una leggera deviazione del percorso (motivato dall’acquisto di un quotidiano o dalla consumazione di un caffè) rientra ugualmente, come da giurisprudenza consolidata, nel già citato infortunio in itinere.

Sussiste pertanto attualmente la necessità che l’Ente Comunale, che non ha tra l’altro evaso il contenuto di due raccomandate a.r. (nelle quali, oltre a tener presenti le lesioni personali riportate, si evidenziava il danno patrimoniale subito rappresentato dal danneggiamento del motociclo) risarcisca sia il danno emergente di EURO 550,00 che il danno biologico quantificato in via orientativa in EURO 200,00; tale richiesta è motivata da una evidente responsabilità extracontrattuale (ex art.2043 cod. civ.) dell’Ente medesimo.

Tanto premesso,

CITA

 

il Comune di XXXXX in persona del Sindaco pro tempore, corrente in XXXXX

a comparire dinanzi al Giudice di Pace di XXXXXX, previa costituzione nei termini e nelle forme stabilite dall’art.319 e seguenti del c.p.c., all’udienza del XXXXX ore di rito per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) la palese responsabilità extracontrattuale (ex art.2043 cod. civ.) della pubblica amministrazione dovuta alla cattiva manutenzione del manto stradale, causa quest’ultimo del sinistro verificatosi;

2) condannare l’autorità Comunale per i motivi di cui sopra al risarcimento, in favore di parte attrice, del danno patrimoniale subito pari ad EURO 550,00 oltre agli interessi legali ed alla salutazione monetaria sino al saldo nonché al riconoscimento di un danno biologico per l’atteggiamento temerario assunto dall’autorità Comunale; danno biologico che in via orientativa viene quantificato nella somma di EURO 200,00 o in quell’altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa;

3) con vittoria di spese ed espresso contenimento della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito.

Si invita il soggetto convenuto a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge con avviso che, in mancanza, si procederà anche in ipotesi di sua contumacia.

Si producono, come da indice del fascicolo di parte depositato assieme al presente atto, i sotto elencati documenti:

 

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXX

 

DICHIARAZIONE DI VALORE:

Ai fini di cui al Testo Unico spese di Giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia è EURO 550,46.

 

XXXXXXXXXXXXXX, lì XXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

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(Avv……..)

 

 

 

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