Atto di citazione in materia di trasporto

TRIBUNALE DI ________

ATTO DI CITAZIONE

 

 

Il sig. Papaerone, C.F. PPP PPP 00P00 P000P, residente in Milano, Via dei Dollari, 100, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Pico de’ Paperis e Nonna Papera ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Milano, via dei Paperi, 1 (si indicano per comunicazioni e notificazioni il Telefax n.___________ e/o l’email_____________)

PREMESSO CHE

1)                 nel corso dell’asta “impressionist, modern and post war art”, tenutasi in data 3 aprile 2010 presso la casa d’aste Clarabella’s, con sede a Londra, Paperone ha acquistato, tra l’altro, un disegno in gesso bianco su cartoncino nero, contrassegnato sub lotto n. 236, del celebre artista Archimede Pitagorico al prezzo di Euro 4.000, oltre a Euro 1.000,00 per commissione della casa d’aste, per complessive Euro 5.000,00 (ns. doc. 1);

2)         Archimede Pitagorico è un artista molto noto e molto quotato sul mercato dell’arte: il nipote dell’attore, Paperino, aveva seguito il percorso artistico di Archimede ed è sempre stato molto appassionato delle sue opere, tanto da suggerirne allo zio Paperone l’acquisto non solo a scopo di investimento, ma soprattutto per il diletto che poteva esser tratto dai suoi lavori;

3)         l’attore, vedendo il disegno sul catalogo, se ne appassionò a sua volta e decise di partecipare all’asta di Clarabella’s, che aveva valutato l’opera tra le 4.000 e le 6.000 Euro;

4)         il prezzo di aggiudicazione di 4.000 Euro è stato, dunque, molto favorevole, certamente inferiore al ben più elevato valore di mercato dell’opera, come risulterà dalla documentazione che si produrrà in corso di causa;

5)         come già era avvenuto diverse volte in passato, l’attore ha incaricato del ritiro del suindicato disegno e di altri lotti acquistati presso le case d’aste Clarabella’s e Wendy’s, nonché della consegna degli stessi presso la propria abitazione in Milano, la società Pippo s.r.l., specializzata in imballaggio e trasporto di opere d’arte, per il corrispettivo di Euro 1.500,00 (ns. docc. 2 e 3);

6)         a tal fine, come di consueto, l’esponente ha trasmesso alla società suddetta la documentazione inerente alle caratteristiche dell’opera acquistata, rilasciata dalla casa d’aste di Londra;

7)         il disegno in oggetto, ritirato da Londra in data 16 aprile 2010 dalla società Topolino s.r.l., a mezzo della propria incaricata Bassotti Trasporti s.n.c. (doc. 4), anch’essa specializzata in imballaggio e trasporto di opere d’arte, è stato consegnato all’attore, presso la propria abitazione in Milano, gravemente danneggiato a causa del maldestro imballaggio, inammissibile per una ditta professionale a costi elevatissimi quale è la Pippo s.r.l.;

8)         in particolare, il disegno era impropriamente rivestito soltanto da un foglio di polietilene a bolle d’aria, a stretto giro di nastro adesivo, che aderiva direttamente all’opera artistica; non vi era neppure un foglio di carta velina che la proteggesse almeno superficialmente: il foglio di polietilene direttamente appoggiato sul disegno ne aveva irrimediabilmente sfregato e lesionato la superficie, cancellando in diversi punti il tratto di gesso dell’autore, talché, al momento in cui l’opera è stata tolta dal proprio involucro, copiosa polvere di gesso bianca è caduta al suolo;

9)         immediatamente denunciato il sinistro, Pippo s.r.l. ha prontamente detto all’attore che avrebbe provveduto al risarcimento del danno, incaricando a tal fine, dapprima, Bassotti Trasporti s.n.c. e poi uno dei propri soci, Quo, di effettuare un sopralluogo per fotografare sia l’opera d’arte lesionata, sia l’involucro che la rivestiva (doc. 5);

10)   nonostante le precedenti assicurazioni, Pippo s.r.l. ha poi comunicato che al risarcimento del danno avrebbe provveduto, per suo conto, la compagnia assicuratrice della società Bassotti Trasporti s.n.c., che materialmente aveva effettuato il trasporto dell’opera su incarico, mai comunicato al cliente, della stessa Pippo s.r.l. (ns. docc. 6 e 7);

11)   la qual cosa denotava il chiaro intento della convenuta di declinare qualsivoglia responsabilità, riversando le proprie obbligazioni risarcitorie verso l’esponente su un soggetto terzo, il cui intervento era, sino a quel momento, del tutto ignoto all’attore;

12)   il comportamento della convenuta, oltre a configurare un palese inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali, non è stato improntato alle regole di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., neppure dopo il verificarsi del danno;

13)   ad onta delle reiterate richieste di Paperone (ns. doc. 8), la società Pippo s.r.l. non ha risarcito il danno in questione;

14)   l’attore ha, quindi, formalmente diffidato la convenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni, intimandole di provvedervi entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della missiva (ns. doc. 9) e ricevendone, per tutta risposta, un netto rifiuto (doc. 10);

15)   non avendo sortito esito alcuno né la formale diffida né, tanto meno, le pregresse richieste risarcitorie, Paperone è costretto ad adire l’Autorità giurisdizionale per la tutela dei propri diritti lesi, domandando la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento di Pippo s.r.l., la restituzione del corrispettivo versato, oltre interessi legali dalla data dell’esborso al saldo effettivo, nonché il risarcimento di tutti i danni sofferti, patrimoniali e non patrimoniali.

*** ***

Tutto ciò premesso, Paperone, ut supra rappresentato e difeso

CITA

Pippo s.r.l., con sede in Ventimiglia (Imperia), via degli Spedizionieri, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire avanti al Tribunale Civile di Milano, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del ____________, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dell’art. 166 cod. proc. civ., con l’avvertimento che, in caso di costituzione oltre i suddetti termini, matureranno le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:

Nel merito: accertare e pronunciare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti per grave inadempimento della convenuta e, per l’effetto, condannare quest’ultima alla restituzione del corrispettivo percepito, oltre interessi legali dalla data dell’esborso al saldo effettivo, nonché al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall’attore, nella misura che risulterà dovuta all’esito della espletanda istruzione probatoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

In via istruttoria: ammettersi prova orale per interrogatorio formale della società convenuta, nella persona del proprio legale rappresentante, e per testi sulle circostanze indicate nella narrativa del presente atto, precedute dalla locuzione “vero che”.

Si indicano a testi i signori: 1) Paperino – via delle Oche, 4 – Milano; 2) sig. QUO c/o Pippo s.r.l. – via degli Spedizionieri, 2 – Ventimiglia (IM).

Con riserva di indicare ulteriori testimoni, di articolare nuovi mezzi istruttori e di produrre nuovi documenti ex art. 183 cod. proc. civ.

In ogni caso: con il favore di spese, competenze e onorari.

Si producono i seguenti documenti:

1.Informativa privacy e mediazione

2.

3.

4.

5..

Ai soli fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Milano, addì 9 ottobre 2010

avv. Pico de Paperis

avv. Nonna Papera


PROCURA AD LITEM

Ricevuta informazione dettagliata della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, od altri ivi richiamati, e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e s.m.i., come da informativa scritta preventivamente ricevuta e di cui si dà atto, si nomina, designa e delega nel presente procedimento e in ogni fase e grado successivi, anche cautelare e di esecuzione forzata, gli Avv.ti Pico de’ Paperis e Nonna Papera, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge inerente al mandato, da esercitarsi anche disgiuntamente, ivi compreso il potere di rendere l’interrogatorio libero, di conciliare e/o transigere la controversia, di incassare somme e rilasciare quietanze, di chiamare terzi in causa, anche in garanzia impropria, e di proporre domande riconvenzionali, nonché quella di farsi sostituire e di nominare procuratori in loro vece. Preso atto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del mandato conferito e dando atto di aver ricevuto la relativa informativa, si presta completo ed informato consenso all’utilizzo dei dati personali, acconsentendo altresì alla permanenza negli archivi informatici dello Studio degli atti e dei documenti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Si elegge domicilio in

___________________________________.

 

_______________________

 

Per autentica


 

RELAZIONE  DI NOTIFICA

Come in atti richiesto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche della Corte d’Appello di Milano, ho notificato copia conforme del retroesteso atto alla società

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