ACCERTAMENTO FISCALE NULLO SE MANCA IL PVC

ACCERTAMENTO FISCALE NULLO SE MANCA IL PVC

Dopo l’accesso i funzionari del Fisco devono sempre redigere il processo verbale di constatazione (cd. PVC), diversamente il successivo accertamento è illegittimo.

A tali conclusioni sono giunti i giudici della Suprema Corte che, con recente sentenza, hanno ribadito come la normativa su questo punto (e in particolare l’art.52 del Dpr n.633/72) “impone la redazione di verbale in ogni caso di accesso per procedere ad ispezioni documentali, verifiche, ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile …

(sentenza Corte Cassazione n.7843 del 17/04/2015 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

I giudici, inoltre, nel ritenere necessaria la redazione di un PVC al termine di ogni accesso, fanno riferimento anche allo Statuto dei Diritti del Contribuente (ossia la legge n.212/2000) e, in particolare, chiariscono come “l’art.12 della legge n.212/2000 prevede al settimo comma che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

La Suprema Corte su questo punto evidenzia come già in altre recenti pronunce si sia sancita la necessità della redazione del processo verbale oltre che l’importanza da parte del Fisco di concedere almeno sessanta giorni dalla sua consegna prima di emettere un accertamento, proprio al fine di consentire un confronto con il contribuente che può così presentare memorie (si veda sent. Cass. SS.UU. n.18184/2013).

Alla luce di ciò, risulta lampante l’importanza della consegna del PVC da parte degli agenti del Fisco indipendentemente dal fatto che si tratti di mero accesso finalizzato al ritiro dei documenti oppure di una verifica fiscale a tutti gli effetti.

Infine, si tiene a evidenziare che in merito alla consegna del PVC un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il problema, spingendosi ben oltre lo Statuto dei Diritti del Contribuente e arrivando anche a trovare le sue basi nei principi garantiti dall’Unione Europea. Nella sentenza n.19667 del 18/09/2014, infatti, i giudici addirittura sostengono che “Il rispetto dei diritti di difesa e del diritto che ne deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione come afferma … la Corte di Giustizia …”.

Ci si augura, dunque, che queste sentenze possano contribuire a migliorare i rapporti tra il Fisco e il contribuente garantendo maggiore trasparenza e correttezza. 

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

http://www.studiolegalesances.it/

Previous IL TRIBUNALE “TAGLIA” IL DEBITO CON EQUITALIA
Next ILLEGITTIMI I CONTRIBUTI INPS SE L’ACCERTAMENTO E’ CONTESTATO

You might also like