Il Fondo Vittime della strada risarcisce il “danno materiale” solo se il guidatore ha avuto postumi invalidanti superiori al 9%

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24214/2015, ha stabilito un importante principio di diritto nel caso di incidente stradale causato da un veicolo «non identificato», determinando  che il danno alle cose è risarcibile solo se dal fatto siano derivati anche danni alla persona consistiti in invalidità superiore al 9%.

Il principio, della sentenza in epigrafe,  scioglie un dubbio ermeneutico sull’articolo 283, comma 2, del Codice delle assicurazioni quando afferma lo stesso che nei sinistri stradali causati da ignoti il risarcimento alle cose è dovuto soltanto in caso di danni gravi alla persona (e solo per la parte eccedente i 500 euro).

L’assunto normativo, di  fatti, non evidenzia, quali siano questi gravi danni, ma i Giudici di Legittimità, chiariscono  che, in base a  un’interpretazione sistematica, si fa riferimento a postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente, ai sensi dell’articolo 138 Codice assicurazioni; per cui, spiega la sentenza, è giocoforza concludere che le lesioni “gravi” coincidono con quelle “non lievi”.
Infine la Cassazione ricorda che secondo la relazione alla proposta di direttiva comunitaria «quando un sinistro abbia causato gravi danni alla persona il rischio frode è pressoché inesistente, in quanto nessuno si ferirebbe gravemente per ottenere il risarcimento del danno all’automobile».

In tale  senso le cosiddette «macropermanenti» forniscono maggiori assicurazioni circa la veridicità della lesione, rispetto ai lievi traumi contusivi o al colpo di frusta che a differenza dell’amputazione di un arto possono essere simulati.

Da ultim,  la Cassazione precisa che non hanno rilievo le modalità del risarcimento, vale a dire se esso sia stato accordato in misura standard, oppure superiore secondo la «personalizzazione», in quanto «è il grado di invalidità permanente, e non l’ammontare pecuniario del risarcimento del danno alla persona, la soglia scelta dal legislatore per tracciare la demarcazione tra danni alle cose risarcibili ed irrisarcibili».

 

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