Stalking….il reato “corre anche sul filo del telefono”!!!

STALKING….IL REATO  “CORRE ANCHE  SUL FILO DEL TELEFONO”!!!!

CASSAZIONE PENALE SENTENZA N. 32404 DEL 30.08.2010 – IL REATO DI  STALKING PERPETRATO TRAMITE SOCIAL NETWORK, POSTA ELETTRONICA E MESSAGGINI

La Cassazione Penale con la Sentenza n. 32404 del 30 Agosto 2010, ha valutato corrette le conclusioni del Tribunale di Merito secondo cui, “Le investigazioni hanno dato conto di continui episodi di molestie, concretatisi in telefonate, invii di sms e di messaggi di posta elettronica, nonché di messaggi tramite internet (facebook), anche nell’ufficio dove la Tizia prestava il suo lavoro. Sono state poste a base del provvedimento anche le dichiarazioni della Tizia (motivatamente ritenuta attendibile anche per i riscontri documentali delle sue dichiarazioni), che aveva presentato varie denunce, nonché le sommarie informazione di diverse persone informate sui fatti.

La condotta persecutoria e ossessionante dell’indagato, sempre più pressante, era anche caratterizzata dall’avere trasmesso il Sempronio, tramite facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna, nonché dall’avere avvicinato la Tizia, che si trovava con un collega di lavoro, con atteggiamento aggressivo, manifestando l’intenzione di picchiare l’uomo. … Tutti tali comportamenti, minacciosi e molesti, concretavano, ad avviso del Tribunale, il reato contestato anche sotto il profilo del requisito della genesi di uno stato d’animo di profondo disagio e paura nella vittima in conseguenza delle vessazioni patite. Va sottolineato che il ricorrente non ha contestato specificamente uno solo dei comportamenti di vessazione individuati nella ordinanza”.

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