Violare il Codice della strada in “continuazione”…non salva dal cumulo delle multe!!!

VIOLARE IL CODICE DELLA STRADA IN “CONTINUAZIONE”….NON SALVA DAL CUMULO DELLE  MULTE!!!

NON E’ PREVISTA LA CONTINUAZIONE SE L’INFRAZIONE E’ REITERATA

Corte di cassazione – Sezione civile – Sentenza 11 gennaio-4 marzo 2011 n. 5252
Nel caso di più infrazioni al codice della strada non vale il principio della continuazione, proprio invece dei reati penali, e di conseguenza saremo costretti a pagare le differenti sanzioni pecuniarie comminate. Lo ha defitivamente decretato la Corte di cassazione con la sentenza n. 5252/2011 del  del 4 Marzo 2011, pronunicandosi su di un ricorso contro una serie di multe inanellate da un automobilista per essere entrato, senza previa autorizzazione, all’interno della zona urbana a traffico limitato.

Nello specifico, con riguardo alle violazioni dello Ztl, secondo i giudici di cassazione, va escluso l’obbligo di contestazione immediata in quanto tale violazione rientra fra quelle tipizzate dal codice della strada, per cui non è obbligatorio fornire le motivazioni del motivo per il quale non è stato possibile contestare immediatamente sul posto la violazione. Infatti, è nella natura stessa di tali violazioni  la motivazione del perché non è stato possibile “stoppare” l’automobilista. Valgono, dunque, le consuete regole in materia di notifica. In alcuni pasi della Sentenza mezionate si legge che “in tema di accertamento delle infrazioni del codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’articolo 201, comma 1 bis […] ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dell’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate” . In tal modo, insisto i Giudice di Piazza Cavour si è reso da subito possibile l’utilizzazione delle cosiddette “porte telematiche”.
Respinto,anche il secondo motivo di ricorso con il quale si lamentava il fatto di aver ricevuto più multe, per quella che l’automobilista considerava una condotta continuata. La Cassazione sul punto ha chiarito che “in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione delle medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione” non potendosi applicabile l’articolo 8 della legge 689/1981 “riferentesi all’ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un’unica azione o omissione”. Né tantomeno essendo estensibili “i principi in materia di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale”.

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