“ALLAGAMENTO IN OFFICINA MECCANICA : IL TITOLARE NON PAGA I DANNI SE L’EVENTO E’ ECCEZIONALE” -Cass. civ., Sez. II, 17 novembre 2010, n. 23211

Svolgimento del processo

Con atto in data 13.03.89 Rocco Basile citava innanzi alla Pretura Circondariale di Mercato S. Severino Giuseppe Fasolino, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento delle riparazioni eseguite sull’autovettura di sua proprietà tg. omissis, oltre al pagamento del corrispettivo per il deposito della stessa auto e di una seconda successivamente consegnata allo scopo di recuperare alcuni pezzi di ricambio da utilizzare per le riparazioni sulla prima autovettura; il tutto nei limiti di competenza del giudice adito. Si costituiva il Fasolino contestando la domanda avversaria e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai due veicoli in conseguenza dell’allagamento dell’officina del Basile avvenuto in data 24.9.88.
Il giudice di Pace di Mercato S. Severino – cui la causa era pervenuta a seguito della soppressione delle preture circondariali – con sentenza in data 30.06.2001 rigettava la domanda riconvenzionale e, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Fasolino al pagamento della somma di L. 1.300.000, oltre gli interessi legali.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il Fasolino insistendo nella propria domanda ed eccezioni in precedenza proposte; si costituiva la controparte chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
L’adito tribunale di Salerno, con sentenza n. 166/04 depositata in data 26.10.04, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata. Secondo quel giudice l’attore aveva provato la propria domanda nell’an ed era corretta la valutazione equitativa del quantum dovuto; invece per quanto riguardava la riconvenzionale, i danni delle autovetture non potevano essere attribuite al Basile stante l’accertato caso fortuito che aveva comportato all’allagamento dell’officina.
Avverso la decisione ricorre in cassazione il Fasolino sulla base di quattro mezzi; resiste il Basile con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Sostiene che il giudice aveva omesso ogni valutazione sui motivi specifici del gravame formulati dal Fasolino nell’atto d’appello.
Il motivo è inammissibile stante la evidente carenza di autosufficienza: infatti i predetti motivi non sono stati indicati nel ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223, 1126 e 2056; art. 2697 c.c.; nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Deduce che la domanda del Basile doveva essere rigettata mancando totalmente la prova delle riparazioni eseguite sull’auto e del loro costo; la liquidazione in via equitativa della somma pretesa era parimenti erronea, atteso che il Basile non aveva avanzato una domanda di risarcimento del danno ma una diversa domanda di pagamento delle riparazioni eseguite.
La doglianza è fondata.
Premesso che nella fattispecie l’attore in effetti non ha proposta alcuna domanda risarcitoria, deve puntualizzarsi che “…il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non è riconducibile nell’ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall’art. 114 c.p.c., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, laddove il primo consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell’ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l’onere di fornire l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi. (Cass. n. 25943 del 11/12/2007). Ciò posto, in tema di obbligazioni contrattuali la liquidazione del danno in via equitativa può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull’ammontare e sull’entità del danno subito, per cui l’interessato non è esonerato dall’obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo; ciò costituisce il presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa onde consentire che siffatto apprezzamento abbia la funzione di colmare solo le inevitabili lacune nella prova al fine della precisa liquidazione del danno (Cass. Sez. 2, n. 15585 del 11/07/2007). Nella fattispecie dunque nessuna prova era stata allegata dal Basile circa la natura delle riparazioni eseguite, né del loro costo, di talché – a parte le altre considerazioni sopra esaminate – non era certo consentito al giudice di procedere ad una liquidazione equitativa della somma da lui pretesa.
Con il terzo motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1766 e 1767 c.c..
Non è dovuto il corrispettivo per il deposito delle due auto in quanto le macchine si trovavano nell’officina per le riparazioni convenute per cui non era configurabile nella fattispecie un autonomo contratto di deposito ed in quanto, in ogni caso, l’eventuale contratto di deposito si presume gratuito ex art. 1767 c.c..
La doglianza è fondata. Nel caso dell’affidamento di un’autovettura ad un’officina per la riparazione, l’obbligazione della custodia e della riconsegna fanno parte di un contratto misto nel quale confluiscono le cause del deposito e di altro contratto, in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all’adempimento dell’obbligazione principale, costituita dall’espletamento della riparazione dell’autoveicolo. (Cass. n. 10956 del 06/05/2010). D’altra parte, il giudice a quo – che tra l’altro ha erroneamente liquidato in via equitativa anche il compenso a titolo di deposito – non ha neppure indicato in base a quali circostanze abbia ritenuto onerosa la prestazione di deposito, con riferimento alla presunzione di gratuità prevista nell’art. 1767 c.c..
Ha precisato in proposito questa Corte che “…Per vincere la presunzione “iuris tantum” di gratuità del deposito stabilita dall’art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l’esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell’ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l’onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l’esercizio di un’attività necessariamente economica nell’ambito della prestazione di servizi” (Cass. n. 359 del 13/01/1993).
Con il quarto motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 e 2051 c.c., con riferimento al mancato accoglimento della propria domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle proprie autovetture per effetto dell’inondazione dell’officina del Basile. Il giudice avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del Basile mentre non aveva ritenuto provati i danni subiti dai veicoli per effetto dell’allagamento.
La doglianza non appare fondata, attenendo a valutazione della prova da parte del giudice, come tale inammissibile in questa sede. Nella fattispecie questi ha puntualmente spiegato i motivi che lo hanno indotto a escludere la responsabilità in parola richiamando il caso fortuito con riferimento, in buona sostanza, all’eccezionalità dell’evento meteorologico che aveva causato l’inondazione dell’officina.
Conclusivamente devono essere rigettati il 1° ed il 4° motivo ed accolti il 2° ed il 3° motivo; dev’essere conseguentemente cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; con rinvio della causa anche per le spese processuali al Tribunale di Salerno, il quale deciderà in base ai principi di cui sopra.

P.Q.M.

la Corte rigetta il 1° ed il 4° motivo del ricorso; accoglie il 2° ed il 3° motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese processuali al Tribunale di Salerno.

 

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