Prima ti sposo poi ti rovino – Revoca della donazione per abbandono

Matrimonio-anzianoCiv. Sez. II N. 22936 del 04.11.2011

Sedotto, prosciugato, abbandonato. E’ il classico cliché dell’uomo che si innamora di una donna molto più giovane di lui e, preso dalla passione, la omaggia di copiosi doni. Lei coglie la palla al balzo, lo sposa, prende il malloppo e scappa con l’amante. E’ questo il caso all’esame della Corte di Cassazione che ha portato all’emissione della citata sentenza. La donna ha ottenuto dal malcapitato, desideroso di dare tutto, la donazione di un appartamento a Roma, tramite vendita simulata, prima del matrimonio e, successivamente, il trasferimento in suo favore di buoni ordinari del Tesoro per un valore di 730.000.000 delle vecchie lire. Nel frattempo la donna aveva continuato a coltivare una relazione con un altro compagno, iniziata ben prima delle nozze, e, in seguito, aveva lasciato il marito per tornare con l’amante, abbandonando l’uomo in difficoltà e bisognoso di assistenza.

Con la citata sentenza n. 22936 del 4 novembre 2011, la Cassazione ha confermato il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Roma, che aveva disposto la revocazione della donazione dell’appartamento per ingiuria grave commessa ai danni del donante. Invero, nel caso di specie, tale ingiuria è stata ravvisata dai Giudici della Corte Capitolina e avvallata dagli Ermellini, in quella evidente “mancanza di solidarietà e riconoscenza, quel malanimo” che ha dimostrato la donna nel suo disinteresse totale alla persona del donante, palesato nella relazione adulterina condotta e nell’abbandono dell’uomo in stato di bisogno, nonostante avesse grandi disponibilità economiche per aiutarlo. Resta un comunque “grassa” consolazione per la ricorrente, dato che la revocazione non è stata invece concessa in riferimento ai 730.000.000 di lire in titoli, perchè, essendo avvenuto il trasferimento degli stessi in costanza di matrimonio e di convivenza coniugale, tale disposizione dei beni poteva configurare “una particolare forma di gestione comune delle risorse”.

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