Esame di avvocato…Copiare non sempre fa rima con annullare – TAR CATANIA ordinanza n. 1300/2010

Esame di avvocato…Copiare non sempre fa rima con annullare – TAR CATANIA ordinanza n. 1300/2010

matura-ftEsame avvocato: Qualora in sede di correzione dell’elaborato si accerta che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro elaborato  o da qualche manuale, per condurre all’annullamento della prova, deve essere esatto e rigoroso.

Tale principio di diritto è desumibile dall’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 dell TAR Catania che ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale avanzata avverso la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato.

In particolare, per il Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici”.

Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato non risulta essere stato parimenti annullato”.

 

Pertanto, il TAR adito ha ordinato la ricorrezione degli elaborati del ricorrente da effettuarsi entro 30 giorni da una Commissione in diversa composizione.

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