Per l’ impugnazione delle delibere codominiali la forma ordinaria è la citazione – Cassazione Sezioni Unite Sent. n. 8491 del 14 Aprile 2011

solidarieta_in_condominioCorte di Cassazione a Sezioni Unite Sentenza n. 8491 del 14 Aprile 2011
Le Sezioni unite civili della Cassazione  hanno stabilito con la sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011 ,  relativamente all’impugnazione delle delibere assembleari di condominio, che l’art. 1137 c.c. non disciplina la forma che deve avere l’atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta dato che, il termine “ricorso” deve  intendersi come “impiegato nel senso generico di istanza giudiziale”.

In quanto, affermano i Giudici, la norma in considerazione si limita a consentire, ai  singoli condomini dissenzienti e agli assenti di promuovere un giudizio per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio, delle statuizioni adottate dall’assemblea, ma nulla prevede in ordine alle relative modalità di impugnazione che, secondo le previsioni dell’articolo 163 c.p.c.  “si propone mediante citazione”.

Tuttavia, è da ritenere corretta l’istanza di annullamento di una delibera condominiale proposta con ricorso, piuttosto che con citazione nel caso in cui,  entro i 30 giorni stabiliti dall’articolo 1137 Codice civile, l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato.

Ed infatti – conclude la Corte – “l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria”. Per contro, “estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione”.

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