DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA Cass. pen. Sez. III, 22/05/2014, n. 40329

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA Cass. pen. Sez. III, 22/05/2014, n. 40329

cane20di20BerlusconiDISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA Cass. pen. Sez. III, 22/05/2014, n. 40329

Il reato di cui all’art 659 cp che disciplina il Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è configurabile soltanto quando gli schiamazzi o i rumori superino la normale tollerabilità e siano di disturbo ad un numero indefinito di persone.

La Suprema corte con la sentenza sopra indicata ha sottolineato i parametri entro i quali è configurabile il reato di pericolo indicato dall’art 659 cp, ribadendo che :l‘elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse”. 

Nel caso di specie la proprietaria di un cane era stata ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 659 c.p., per avere omesso di adottare le opportune cautele atte ad evitare che il latrare del proprio cane potesse arrecare, nelle ore notturne, disturbo al riposo ed alla quiete delle persone. La malcapitata proponendo ricorso in cassazione aveva addotto come motivazione proprio la falsa applicazione dell’art 659 cp non riuscendosi ad individuare nella sua condotta un disturbo di una molteplicità di persone, e la Corte ha avvalorato proprio la sua tesi ribadendo come il tribunale si fosse solo limitato ad asseverare le indicazioni che venivano date da un unica denuncia.

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