Diffamazione a mezzo stampa proveninente da scritto anonimo…non può applicarsi l’esimente del diritto di cronaca – Cassazione Civile sentenza n. 11004 del 19 Maggio 2011
Corte di Cassazione sentenza n. 11004 del 19 Maggio 2011
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l’articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell’altrui reputazione, l’applicazione dell’esimente del diritto di cronaca, prevista dall’ art. 51 cod. pen., presuppone necessariamente la prova, ad opera dell’autore dell’articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso e non della mera verità dell’esistenza della fonte anonima, il tutto con la prevedibile conseguenza che, nel caso in cui tale prova non venga fornita, proprio in conseguenza dell’anonimato dello scritto, la indicata esimente non troverà appilcazione, anche per la carenza del requisito dell’interesse pubblico alla diffusione della
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