Contratti – Tutela del consumatore – Servizi turistici – Inadempimento nell’esecuzione di un contratto di viaggio turistico – Disciplina delle contestazioni e del reclamo – Interpretazione. (Dlgs 17.03.1995, n. 111, art. 19) – Cass.civ. sent. n. 297/2011
L’art. 19 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, applicabile alla fattispecie in esame “ratione temporis, fissa una disciplina delle contestazioni e del reclamo in tema di inadempimento nell’esecuzione di un contratto di viaggio turistico che, lungi dallo stabilire oneri e decadenze a carico del consumatore-viaggiatore, si rivela a favore di quest’ultimo, nel senso che: (i) la contestazione delle “mancanze” deve avvenire senza ritardo proprio per consentire all’organizzatore di eventualmente “porvi rimedio”; (ii) l’invio di una raccomandata, da parte del consumatore, con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, è facoltativa ed ha la chiara funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale.