Cass. Civ. Sez. I, Sent. 19579/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli                                     – Presidente –

Dott. Francesco Felicetti                                                     – Consigliere –

Dott. Massimo Dogliotti                                                      – Consigliere –

Dott. Giacinto Bisogni                                                   – Rel. Consigliere –

Dott. Andrea Scaldaferri                                                     – Consigliere –

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

elett.te dom.ta in Roma viale presso lo studio dell’avv.to che         con gli avv.ti                e la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

Contro

rapp.to e difeso dagli avv.ti       e elett.te dom.to in Roma

presso lo studio           per procura speciale in calce al controricorso;

–         controricorrente –

Pubblico Ministero

intimato –

 

avverso la sentenza n. 406/2009 della Corte di Appello di Bologna, sezione 1 civile, emessa il 6 marzo 2009, depositata .11 19 marzo 2009, R.G. n. 97/2009;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 maggio 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni; udito 1′ Avvocato         per la ricorrente;

udito l’Avvocato     per il controricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

rilevato che

 

– ricorre per cassazione, con 5 motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in sede di giudizio per la separazione dal coniuge ha confermato l’addebito della separazione a suo carico negandole altresì l’assegno alimentare in considerazione della sua residenza con i genitori e del percepimento di un assegno di invalidità;

 

– Si difende con controricorso ………….

 

– Le parti depositano memorie difensive,­

 

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

 

ritenuto che:

 

i primi quattro motivi dì ricorso sono inammissibili o infondati;

 

–         in particolare il primo motivo deduce promiscuamente un vizio motivazionale e una violazione dall’art. 255 c.p.c. peraltro non dedotta in appello. La Corte di appello ha invece congruamente motivato sulla insuscettibilità di censure alla decisione del giudice di primo grado di denegare la sostituzione dei testi impossibilitati a deporre con altri non indicati nei modi e termini previsti dall’art. 244 c.p.c.;

 

–          il secondo e il terzo motivo consistono in censure di merito alla valutazione delle risposte all’interrogatorio formale rese dal …………. e dalle deposizioni dei testi addotti dalla sua difesa che non possono essere prese in esame nemmeno sotto il profilo della omessa motivazione circa le circostanze aggiunte che avrebbero modificato o estinto gli effetti della confessione, dato che la Corte di appello ha precisamente ricostruito il senso delle dichiarazioni del valutandone la rilevanza. Né sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione circa l’attendibilità dei testi addotti dalla sua difesa che non viene suffragata da argomenti idonei a porre in evidenza una insufficiente valutazione da parte della Corte di appello di circostanze oggettive tali da inficiare il giudizio di attendibilità delle deposizioni relative al rifiuto di attività lavorative e ai rapporti sessuali con il marito ai fini del giudizio di addebito della separazione;

 

–         il quarto motivo è infondato dato che non risulta che sia stata giustificata l’assenza della …………….. all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale, con la conseguente possibilità per il giudice di tenerne conti sensi dell’art. 232 c.c.p..;

 

–         il quinto motivo è invece fondato perché la Corte di appello con motivazione illogica ha escluso la sussistenza dello stato di bisogno per la concessione dell’assegno alimentare sulla base della convivenza con i genitori cui la ………….. non può considerarsi costretta e sul percepimento di una pensione di invalidità di euro 243 mensili palesemente insufficiente a fare fronte ai bisogni primari di una persona;

 

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le

generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2011.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Luccioli

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