Caro Autovelox se non mi dici che ci sei …la Tua foto “non” vale!!!

Caro Autovelox se non mi dici che ci sei …la Tua foto “non” vale!!!

Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento  autovelox

Cassazione Civile Ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011

autoveloxLa Cassazione ha determinato che in caso di sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità verificate  mediante utilizzo dell’apparecchio “autovelox”, la legittimità della stessa sanzione è necessariamente subordinata al fatto che la presenza della postazione di rilevamento, fosse stata sufficientemente e anticipatamente segnalata all’utente, non solo sulla strada principale, ove è collocato l’ “autovelox”, ma anche sulle strade che in essa poi confluiscono, quando l’intersezione si trovi a valle del segnale di presenza dell’ “autovelox”, ma a monte di quest’ultimo. 

Depositato il 13/01/2011sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 330, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI IGNAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PONZIO PAOLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI STREVI;
– intimato-

avverso la sentenza n. 139/2009 del TRIBUNALE di ACQUI TERME del 27/03/09, depositata il 31/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.

PREMESSO:

che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 cit. cod., comma 8 accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validita’ della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;

OSSERVA:

il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:

1° mot. viol. e falsa appl. D.L. n. 121, art. 4, conv. in L. n. 168 del 2002 e L. n. 241 del 1990, art. 3).
La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessita’ ai fini della validita’ del verbale di contestazione della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullita’, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassativita’ delle nullita’ degli atti, non e’ censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorieta’ dell’informazione in questione; sicche’ quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validita’, ne’ puo’ invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilita’ al riguardo della condizione in questione.

2° e 3° motivo (viol. o falsa appl. art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e D.L. n. 117, art. 3, comma 1 lett. conv. in L. n. 160 del 2007, insufficiente motivazione).

Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “(OMISSIS)”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox.
In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalita’ perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perche’ l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2 Ordinanza n. 00680/2011 Sezione 6 Udienza del 28/10/2010
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti.
Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, ne’ formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformita’, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.

PQM

LA CORTE

rigetta il primo motivo di ricorso,accoglie il secondo ed il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme in persona di diverso magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

 

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