Nel caso di incendio di un albergo dell’ omesso rispetto del piano di emergenza risponde anche il titolare della struttura ricettiva – Cassazione Penale sentenza n. 22334/2011

Nel caso di incendio di un albergo dell’ omesso rispetto del piano di emergenza risponde anche il titolare della struttura ricettiva – Cassazione Penale sentenza n. 22334/2011

house-fireCorte di Cassazione penale sentenza n. 22334/2011
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22334/2011 ha inflitto la condanna per omicidio colposo in capo al legale rappresentante e al direttore di un albergo che, di concerto,  non hanno posto in essere, nè tanto meno rispettato, un piano di emergenza in caso di incendio.

La circostanza oggetto di esame da parte della Corte di Legittimità è relativa alla morte di tre turisti che dimoravanno all’interno di un hotel romano,  causata da un incendio provocato da due cittadine straniere, le quali al rientro da una serata di festa,  avevano svuotato il posacenere nel cestino rifiuti fuggendo senza dare l’allarme, alla vista delle prime fiamme.

Dopo la condanna alle tre turiste, la Giustizia ha provveduto a condannare anche i responsabili dell’albergo romano  per non aver predisposto un consono  piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza, in primis  quella che prevede la presenza sul posto  del personale addestrato per affrontare l’emergenza, compito che, alla luce degli atti,  spettava alla direttrice dell’hotel che, nella sua duplice carica  di dirigente e responsabile del coordinamento della squadra anti incendio aveva il tassativo obbligo  di porre in essere , nelle 24 ore, dei turni per la rotazione del personale qualificato. 

Di tali comportamenti omissivi è stato ritenuto responsabile , in solido, anche il legale rappresentante della società proprietaria della struttura che, in virtù della sua posizione di garanzia aveva il dovere di vigilare sul rispetto delle regole.

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