Redditometro: Va considerata la ricchezza passata. A cura dell’Avv. Matteo Sances
Redditometro: Va considerata la ricchezza passata. A cura dell’Avv. Matteo Sances
Nella valutazione della legittimità dell’accertamento sintetico cosiddetto “Redditometro” (art. 38, comma 4, 5, e 6 del Dpr n.600/73) emesso nei confronti del contribuente, i giudici devono considerare con attenzione le giustificazioni del contribuente ed eventualmente valutare se il suo stile di vita derivi o meno da una ricchezza accumulata in passato.
Tale principio è stato sancito da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n.21.994 del 25/09/2013, liberamente visibile sul sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale ha chiarito come i giudici dei precedenti gradi di giudizio avessero errato nel non considerare i documenti prodotti dal contribuente e attestanti un notevole accumulo di ricchezza negli anni precedenti a quello accertato.
I giudici della Cassazione, infatti, dichiarano che “Non può negarsi … che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti … dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio (possesso di autovetture ed abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni”.
Alla luce di tale pronuncia, ci si augura che il monito della Suprema Corte possa essere ascoltato da tutti gli addetti ai lavori, in modo da poter avere maggiore serenità e attenzione sia nell’applicazione di tale strumento accertativo (da parte dell’Agenzia delle Entrate) che nella valutazione della legittimità dello stesso (da parte dei giudici).