Trib. Ivrea, 14/06/2011 Legittimo il pagamento di una provvisionale in caso di sinistro stradale.

 
Trib. Ivrea, 14/06/2011
In ambito di sinistri stradali, coloro che hanno diritto al risarcimento, e che per via del sinistro versino in stato di bisogno, possono richiedere al giudice che venga prevista in loro favore, la liquidazione di una provvisionale consistente nella liquidazione di una somma di denaro, da imputarsi al pagamento definitivo del danno; il giudice, sentite le parti, ove rilevi che sussistano tutti i presupposti, disporrà, con ordinanza immediatamente esecutiva, l’assegnazione ai sensi del comma 1° dell’art. 147 del D. Lgs. n. 209 del 2005 nei limiti dei 4/5 della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza. Il pagamento della provvisionale richiede il ricorso di gravi elementi di responsabilità del conducente e lo stato di bisogno degli aventi diritto.

Qualora non risulti nè accertato che gli istanti versino in uno stato di bisogno ma solo in una situazione di precarietà economica che peraltro non appare collegata al sinistro stradale, né la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, la richiesta non potrà accolta.

 

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