STUDIO DI SETTORE NULLO SE NON “RAPPRESENTA” L’IMPRESA a cura dell’Avv. Matteo Sances

STUDIO DI SETTORE NULLO SE NON “RAPPRESENTA” L’IMPRESA a cura dell’Avv. Matteo Sances

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L’accertamento fiscale da studi di settore deve necessariamente prendere in considerazione la reale attività svolta dal contribuente altrimenti è illegittimo.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n.2600/18/14,

ha stabilito l’inaffidabilità dello studio di settore qualora non rappresenti puntualmente la specifica attività svolta dall’impresa.

Nel caso di specie, infatti, la società contribuente aveva più volte evidenziato nel corso del processo due questioni fondamentali:

1)      L’errato inquadramento del core business dell’impresa da parte del Fisco;

2)      Il mancato riconoscimento da parte del Fisco della grave situazione economica che aveva influito pesantemente sull’attività svolta dalla contribuente (nello specifico trattasi del settore editoriale e pubblicitario).

I giudici, dunque, evidenziano la necessità per il Fisco di esaminare con attenzione i motivi che portano l’impresa a non rispettare i risultati previsti dagli studi di settore poiché essi rappresentano pur sempre dei controlli standard (con tutti i limiti del caso).

Sul punto, si ritiene opportuno segnalare anche una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la quale aderisce in toto ai principi espressi dalla Corte di Cassazione n.18983 del 7/06/2007 secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve essere escluso ogni automatismo e che eventuali strumenti presuntivi, quali gli studi di settore, per essere validamente applicati, necessitano di una particolare flessibilità e adattabilità alle comprovate peculiarità dell’attività svolta dal contribuente, in ossequio al principio costituzionale sancito nell’art. 53” (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.47/02/11, depositata in data 1/02/2011, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Alla luce delle predette considerazioni, risulta sicuramente opportuno per il contribuente esporre in modo chiaro al Fisco tutte le peculiarità della propria attività rispetto a quella rappresentata dallo studio di settore.

 

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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