Specializzazioni Forensi

Il 15 settembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto, che sarà operativo dal prossimo 14 novembre, contenente il regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista. Saranno 18 i settori di specializzazione, ed ogni avvocato potrà conseguire il titolo di specialista in non piu’ di due dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell’ambiente;

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell’esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fi scale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e

dell’assistenza sociale;

p) diritto dell’Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell’informatica.

Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti, l’interessato dovrà presentare domanda presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarita’ della documentazione, la trasmetterà al Consiglio nazionale forense. Potrà presentare domanda l’avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda puo’ contenere la rinuncia al titolo di specialista gia’ conseguito. In caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.  Il Consiglio nazionale forense non puo’ rigettare la domanda senza prima avere sentito l’istante. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.

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