SINISTRO STRADALE E DANNO CAUSATO DA MACCHIA D’OLIO

Nel caso di specie, l’ente comunale “Roma Capitale” viene convocato dinanzi al Tribunale di I grado a seguito di incidente stradale causato da una macchia d’olio sul manto stradale. Il soggetto danneggiato, un motociclista, cita difatti il comune di Roma per ottenere un risarcimento dei danni alla persona e alla motocicletta (di sua proprietà), danneggiata anch’essa nel sinistro stradale.

Il tribunale adito rigetta però la domanda avanzata dall’attore, adducendo che gli estremi previsti dall’articolo 2043 C.c. per il risarcimento del danno per fatto illecito (“qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) non siano integrati dalla fattispecie in quanto la “macchia non può considerarsi colpa dell’ente del proprietario della strada” (Cass. civ., sez. III, sentenza 15 marzo 2019, n. 7361).

In secondo grado, la Corte, pur allineandosi con la posizione assunta dal tribunale, delinea la fattispecie in maniera diversa, facendo riferimento all’articolo 2051 C.c. (“Danno cagionato da cose in custodia”) e non già alla disciplina dell’articolo 2043 C.c.

Nello specifico, l’articolo 2051 C.c. prevede che ciascuna persona è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, ad eccezione però che venga dimostrata la sussistenza di un caso fortuito, riconducendo dunque la questione ad una sorta di “responsabilità oggettiva” che prescinde dalla colpa del custode. Difatti, tacitamente la responsabilità è sempre del custode ma “fino al limite del fortuito” e l’onere della prova inerisce non la dimostrazione dell’assenza di colpa bensì la sussistenza di un elemento esterno al rapporto bilaterale custode-cosa ed in grado di incidere autonomamente sul nesso causale, il c.d. “caso fortuito”. Ne consegue che la prova liberatoria incombe non già al danneggiato ma al custode stesso.

Successivamente, la S.C.  accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata, confermando l’inversione dell’onere della prova nella dimostrazione dell’esistenza del caso fortuito “spettava invece al Comune, anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all’incidente da non potersi evitare che lo causasse”. Assumendo perciò, in via presuntiva, che la macchia d’olio sul manto stradale è recente e che ogni macchia d’olio nell’ambito dei sinistri stradali è riconducibile alla definizione di “caso fortuito”, la Cassazione rinvia la decisione alla Corte di Appello di Roma”.

a cura della Dott.ssa Barbara Pirri

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