Se l’assicurato omette di comunicare i sintomi di una malattia…la polizza vita è ugualmente valida -Corte di Cassazione sentenza n. 13604/2011

salvadanaioCassazione sentenza n. 13604 del 21 Giugno 2011
Molto interessante è la recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in materia di pagamento del premio di una  polizza vita, a seguito di decesso dell’assicurato che ha celato, alla Compagnia,il sintomi della malattia che poi lo ha portato al decesso; per i Giudici del Palazzaccio il contratto assicurativo  è, a tutti gli effetti, valido e la compagnia è obbligata a provvedere al pagamento dell’indennizzo in capo agli eredi del de cuius, dato che, continuano i Giudici di Piazza Cavour, la macata comuncazione dei sintomi della malattia non può, in alcun modo,  avere i requisiti del dolo né, tanto meno della colpa grave, dato che “ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita,

in presenza di sintomi non ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza né comportamento gravemente colposo il fatto che l’assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino attraverso successive indagini strumentali (come nella specie) o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame,secondo la valutazione che il paziente presenta“.

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