Se la reintegra non è tempestiva il danno da inattività pari al 20% della retribuzione

Se la reintegra non è tempestiva il danno da inattività pari al 20% della retribuzione

 

 

 

medici

Corte di cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza 15 aprile 2013 n. 9073

 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9073/2013, ha stabilito che se il datore di lavoro tarda a reintegrare il dipendente illegittimamente licenziato, lo stesso può essere condannato a pagare un danno ulteriore.

La Suprema Corte, ha affermato tale principio, resingendo  il ricorso di una struttura ospedaliera che aveva tardato a reintegrare un medico illegittimamente licenziato.

Per i Giudici di Piazza Cavour, al professionista deve essere riconosciuto un danno non patrimoniale pari al 20% della retribuzione base, per la forzata inattività, dal giorno che nonostante avesse chiesto più volte di essere riammesso in servizio, l’amministrazione lo aveva fatto attendere ben 6 anni, impedendogli di proseguire in modo coerente nel processo di aggiornamento professionale dell’attività chirurgica.

Inoltre, la notizia del licenziamento, si era rapidamente sparsa nell’ambiente medico ospedaliero, pregiudicandogli, di fatto, l’inserimento in qualsiasi altra struttura.

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