Se la città è in degrado…il Comune non paga i danni al cittadino che cade su una buca – Corte App. Napoli, sez. I, 8 marzo 2011, n. 731, pres. Frallicciardi

Se la città è in degrado…il Comune non paga i danni al cittadino che cade su una buca – Corte App. Napoli, sez. I, 8 marzo 2011, n. 731, pres. Frallicciardi

beca_stradaleIl Comune risponde dell’infortunio patito da un cittadino a causa dell’a precarietà del manto stradale solo se assume i caratteri dell’”insidia o trabocchetto”, cioè, in tutti i casi in cui, l’alterazione della cosa in “custodia” non sia visibile o prevedibile; sulla base di tale assunto i giudici partenopei hanno respinto il ricorso di una donna napoletana caduta attraversando la strada in un incrocio molto trafficato, perché inciampata su di un sanpietrino  fuoriuscito di oltre 10 centimetri dalla pavimentazione e non visibile in quanto ricoperto di cartacce.
 

Per il Tribunale di Napoli nella Sentenza in oggetto, “per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., non è sufficiente un’oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, la responsabilità ex art. 2051 sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un’alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l’imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno”, indi per cui, “perché operi la responsabilità di cui all’art. 2051 citato, non sarebbe sufficiente la prova della mera relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, riconducibile ad una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa e, naturalmente, l’esistenza di un effettivo potere fisico su di questa da parte del custode, cui spetta l’obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. E’ necessario che l’anomalia abbia anche i caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità per l’utente di avvistarlo per tempo onde evitarlo”.

Corte d’Appello di Napoli Sentenza n. 731 dell’8 Marzo 2011

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