Se il venditore non consegna il bene nulla è dovuto alla finanziaria

moneteLa  Corte di cassazione, con la sentenza n. 19522/2015, da ragione   al consumatore dato che afferma che l’acquirente che chiede un finanziamento strettamente collegato all’acquisto di un bene non può essere messo in mora dalla banca se non paga perché il venditore non gli ha mai consegnato la merce.

Il consumatore, aveva ottenuto un finanziamento, da un intermediario abilitato al credito al consumo, per comprare una cabina armadio; il contratto era stato firmato nei locali del mobilificio, l’articolo da acquistare era descritto nello stesso modulo e il finanziatore aveva pagato interamente il venditore con il quale aveva una convenzione, anche se non in esclusiva. Tutti elementi che portano la Suprema corte ad individuare «il collegamento negoziale di fonte legale» che consentiva al compratore, al quale il sospirato armadio non era mai stato consegnato, di non pagare il finanziatore. Il ricorrente ottiene anche la cancellazione del suo nominativo segnalato alla centrale rischi.Per la Cassazione nel caso esaminato «è configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di compravendita». Per questo è sbagliata e va disattesa la sentenza che ha negato il nesso.

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