Se il passante cede su una buca stradale nascosta dalla pioggia…il Comune deve risarcire i danni cagionati – Cassazione Civile Sentenza n.11403 del 24 Maggio 2011
Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 11430 del 24 maggio 2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11430 del 24 Maggio 2011, ha statuito che il cittadino che inciampando in un buca, celata alla vista dall’acqua piovana, riporta delle lesioni personali, ha diritto, a pieno titolo, al risarcimento del danno.
Con tale pronuncia, il Giudice di Legittimità, ha bocciato come “illogica” la motivazione della Corte di Appello di Bologna, cui si era rivolta una turista che in primo grado si era vista respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della P.A. di Milano Marittima, promossa dopo che la stessa aveva riportato lesioni fisiche in conseguenza di un caduta determinata da una buca invisibile.
I giudici, infatti, dopo aver riconosciuto che «la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l’addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione», l’avevano poi esclusa, con riguardo al caso di specie, sostenendo che il riempimento della buca a opera della pioggia costituisse «un evento estemporaneo, nei confronti del quale il comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente». Secondo i giudici della Corte emiliana, quinid, la «circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua» rientrava nei casi esimenti previsti dall’ ipotesi di “caso fortuito”, al punto da interrompere il nesso causale ai fini dell’addebitabilità della responsabilità all’ente comunale. Per i Giudici di Piazza Cavour quindi, l’errore della sentenza impugnata, è stato quello di aver considerato «come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione», confondendo, “un evento normale e largamente prevedibile», come la pioggia che «contribuito a causare il danno (nascondendo le insidie del manto stradale ) con una causa di interruzione del nesso causale» quasi che «si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno».