Se il notaio mente sull’effettivo stato degli immobili rischia la sospensione – Cassazione Penale sentenza n . 18439/2011

Se il notaio mente sull’effettivo stato degli immobili rischia la sospensione – Cassazione Penale sentenza n . 18439/2011

notaio_206320Corte di Cassazione Penale sentenza n. 28439/2011

Tempi duri per i Notai…la Corte di Cassazione con la sentenza 28439/2011 ha stabilito che il notaio che dichiara il falso  sulla effettiva composizione di un immobile rischia la sospensione dalla professione; di fatti la pronuncia esclude per i notai la possibilità di “appellarsi” alla buona fede nel caso di un atto di compravendita che riporti una menzoniera descrizione dell’immobile  in vendita o faccia passare come datate eventuali opere abusive.

Nel caso de quo, è stato valutato penalmente rilevante,  l’atteggiamento di un notaio che aveva redatto un rogito nel quale aveva riportata una falsa ripartizione dell’abitazione compravenduta, che allo stato dei fatti non esisteva;

 

dopo aver superato indenne l’accusa di falso ideologico, sia innanzi al Gip che al cospetto del Tribunale, è stato invece giudicato penalmente responsabile  dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza in epigrafe, ha determinato che lo stesso pubblico ufficiale “non poteva non sapere” che stava avallando una falsa dichiarazione degli acquirenti.

Il professionista, dunque,  avrebbe potuto evitare un errore di cui era palesemente  consapevole, dato che  la porzione di abitazione suddivisa non risultava, infatti, né dal contratto preliminare né dai documenti catastali.

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