Se il dosso non è segnalato…il Comune paga i Danni – Cassazione Civile sentenza n. 15389/2011

Se il dosso non è segnalato…il Comune paga i Danni – Cassazione Civile sentenza n. 15389/2011

1520_289Corte di Cassazione Sentenza n. 15389/2011

 La Suprema Corte di Cassazione, ha stabilito nella sentenza in oggetto, che l’Amministrazione Comunale è responsabile dei danni subiti da un pedone che, a causa di un dosso stradale, non adeguatamente segnalato, anche nel caso in cui  questo è sia realizzato da un privato a sua insaputa; la Corte ha tenuto a ribadire che alle P.A. è applicabile la disciplina sui danni cagionati da cose in custodia, in relazione alle strada aperte al pubblico sulle quali vi sia una palese situazione di pericolo.

 

L’obbligo di custodia, continuano gli ermellini, non si limita alla sola manutenzione del manto stradale ma si estende anche alla vigilanza sulle situzioni di pericolo che possono essere state poste in essere da estranei.

 

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