Se a seguito di un incidente stradale la vittima non può avere rapporti sessuali con il coniuge questi deve essere risarcito
Corte di Cassazione sentenza del 16 Giugno 2011
La Terza Sezione Civile della Cassazione, nella sentenza pubblicata lo scorso 16 giugno 2011, ha disposto un risarcimento in denaro a favore del marito di una donna che, investita da un pirata della strada, aveva riportato lesioni al bacino talmente gravi da non poter più avere una normale vita sessuale; per i giudici del Palazzaccio infatti, il danno patito dalla vittima vede lesa anche la sfera intima del marito, nel caso de quo, inoltre nei confronti del marito non deve considerarsi come categoria di danno il cosiddetto danno “di riflesso”, così come si è ritenuto nella passata giurisprudenza , ma va sancita la risarcibilità del danno “poiché conseguenza normale dell’illecito secondo il principio della c.d. regolarità causale”.
La sentenza muove dal principio che “la vita sessuale è un aspetto fondamentale della persona umana e il fatto illecito che determina in tal senso una lesione ai danni della vittima del sinistro stradale comporta conseguenze pregiudizievoli che sono senz’alcun dubbio risarcibili in virtù dell’articolo 2059 del codice civile, ossia riferibili alla sfera della categoria del danno non patrimoniale. Ne discende che risulta violato anche il diritto del marito ad avere rapporti sessuali con la moglie tanto da comportare la risarcibilità del danno da liquidare in via equitativa secondo i canoni stabiliti dall’articolo 1223 del codice civile anche se, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza nomale dell’illecito secondo il criterio della c.d. regolarità causale”. Inoltre, prosegue la sentenza “trattandosi di danno non patrimoniale, la liquidazione non può che essere equitativa ex art. 1226 del Codice Civile”