Scappa a un passo dall’altare deve risarcire la futura sposa…

marito e moglie

Caro è costato  lasciare la nubenda a sette giorni dal matrimonio, e dopo undici anni di fidanzamento, con la scusa che l’amata aveva un’altra relazione; tale comportamento, ritenuto scorretto e non giustificato, ha causato a  Lorenzo, la condanna a risarcire la sua ex fidanzata, mollata ad un passo dall’altare, dopo che la stessa si era comperata l’abito bianco e si era accollata un mucchio di spese (mobili e lavori in casa) in vista della loro vita coniugale.

Così ha deciso la Suprema Corte con la sentenza 20889/2015.

Per i Giudici di legittimità,  chi scappa dal matrimonio fuori tempo massimo, ossia dopo le pubblicazioni, e senza motivo valido, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal partner in vista del sì. Senza successo, il promesso sposo pentito ha cercato di non pagare i 16.500 euro di risarcimento ai quali era stato condannato dalla Corte di Appello di Firenze il nove maggio 2011, come da lista spese esibita da Patrizia.

I magistrati di secondo grado avevano stabilito che il “nubendo” doveva ridarle tutti i soldi che lei aveva speso per l’abito, l’acquisto dei mobili e i lavori di ristrutturazione dell’abitazione del fidanzato dove i due avrebbero dovuto vivere.

La decisione è stato confermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto «congrua e scevra da vizi logico giuridici» la sentenza di appello che «ha esaminato compiutamente tutte le testimonianze ritenendole non sufficienti a provare la sussistenza di un giustificato motivo di Lorenzo al non ottemperamento della promessa di matrimonio». Invano, l’ex fidanzato inaffidabile ha protestato in Cassazione anche per quanto riguarda la quantificazione delle spese, liquidate a suo dire in misura eccessiva in quanto comprendevano non solo quelle contratte «per la celebrazione del matrimonio ma anche per ogni tipo di obbligazione relativa alla futura vita coniugale».

A riguardo i Giudici di legittimità hanno concordato con la Corte di Appello che aveva osservato che «il totale degli esborsi si colloca tutto in epoca prossima al matrimonio evidenziando quindi il loro nesso eziologico con il matrimonio stesso».

Teoria, “sposata si può proprio dire,  dalla Cassazione che ha aggiunto che «non possono non essere considerate risarcibili tutte quelle spese (giustificate e finalizzate) che si sostengono in vista del matrimonio». Pertanto, in questo caso, «correttamente» sono state ritenute «risarcibili le spese provate da Patrizia e relative sia all’abito da sposa, sia agli arredi e sia ai lavori di ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale». Lorenzo è stato condannato anche a pagare 5.200 euro per le spese del giudizio di Cassazione.

Previous Se il venditore non consegna il bene nulla è dovuto alla finanziaria
Next In caso di problemi con la linea telefonica, il danno da ritardo nella riattivazione va provato anche dall'utente "professionale"

You might also like