Rendiconto condominiale: in sede d’impugnazione se ne puo’ contestare solo la legittimita’-Cassazione civile Sentenza n. 5254 del 4 Marzo 2011

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 5254 DEL 4 MARZO 2011


La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5254, pubblicata il 4 marzo 2011,  ho stabilito che “la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore puo’ essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimita’, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera, da considerarsi, percio’, annullabile” (cosi’ Cass. 4 marzo 2011 n. 5254). Il succo quindi è che il singolo condomino puo’ contestare che le spese per la manutenzione del giardino siano ripartire in parti uguali e non sulla base dei millesimi di proprieta’ ma non anche che per lo stesso  servizio sia stata scelta l’impresa Tizio piuttosto che l’impresa Caio.


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